Art. 9. Funzioni del comitato tecnico permanente 1. Il comitato tecnico permanente ha i seguenti compiti: a) propone alla giunta regionale il programma delle iniziative di cui all'art. 2 da realizzare nell'anno seguente, entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate dagli organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca della Regione Friuli-Venezia Giulia, dell'Istria, del Quarnero e della Dalmazia; b) collabora con la giunta regionale alla realizzazione dei progetti avviati direttamente dalla Regione; c) esprime pareti su argomenti di competenza del comitato.