Art. 9.
              Funzioni del comitato tecnico permanente
    1. Il comitato tecnico permanente ha i seguenti compiti:
      a)  propone alla giunta regionale il programma delle iniziative
di   cui  all'art. 2  da  realizzare  nell'anno  seguente,  entro  il
31 ottobre di ogni anno, sulla base anche delle indicazioni formulate
dagli  organismi associativi, culturali, di studio e di ricerca della
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  dell'Istria,  del  Quarnero e della
Dalmazia;
      b)  collabora  con  la  giunta regionale alla realizzazione dei
progetti avviati direttamente dalla Regione;
      c) esprime pareti su argomenti di competenza del comitato.