Art. 10. Relazioni e rendiconti 1. I soggetti promotori di cui all'art. 3 presentano ogni anno alla giunta regionale una relazione sull'andamento e sulle funzionalita' dei centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza. 2. La giunta regionale, tramite la direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali, assicura annualmente la rilevazione sistematica del fenomeno della violenza contro le donne, individua le "buone prassi" e predispone annualmente una relazione quale indicazione di indirizzo per la predisposizione o modifica dei criteri di cui all'art. 9, comma 1, e dei documenti di programmazione e bilancio della Regione.