Art. 10.
                       Relazioni e rendiconti
    1.  I  soggetti  promotori di cui all'art. 3 presentano ogni anno
alla   giunta   regionale   una   relazione  sull'andamento  e  sulle
funzionalita' dei centri antiviolenza e/o delle case di accoglienza.
    2.  La  giunta  regionale,  tramite  la direzione regionale della
sanita'   e   delle   politiche   sociali,  assicura  annualmente  la
rilevazione  sistematica del fenomeno della violenza contro le donne,
individua  le  "buone  prassi" e predispone annualmente una relazione
quale  indicazione di indirizzo per la predisposizione o modifica dei
criteri di cui all'art. 9, comma 1, e dei documenti di programmazione
e bilancio della Regione.