Art. 11.
                          Norme finanziarie
    1. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 1, e' autorizzata
la  spesa  di  L. 1.000  milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita'
previsionale di base 13.1.41.1.1067, che si istituisce nello stato di
previsione   della  spesa  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni
2000-2002  e  del  bilancio  per  l'anno  2000  con  la denominazione
"Progetto  anti-violenza" - alla funzione obiettivo n. 13 - programma
13.1  -  rubrica n. 41 - spese corretti - con riferimento al capitolo
4763  (1.1.152.2.08.07)  di  nuova  istituzione nel documento tecnico
allegato  al bilancio medesimo - alla rubrica n. 41 - servizio per le
attivita'   socio-assistenziali   e   per   quelle  sociali  ad  alta
integrazione   sanitaria   -   con  la  denominazione  spese  per  il
finanziamento  di  progetti  antiviolenza  e  con  lo stanziamento di
L. 1.000 milioni per l'anno 2000.
    2.  All'onere  di  L. 1.000  milioni,  per l'anno 2000, derivante
dall'autorizzazione  di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante
prelevamento  di  pari  importo  dalla  unita'  previsionale  da base
54.2.8.2.9  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2000 2002 e del bilancio per l'anno 2000,
con  riferimento  al  fondo  globale  di  parte  capitale iscritto al
capitolo  9710  del  documento  tecnico  allegato ai bilanci medesimi
(parata n. 4 del prospetta E/2 allegata al documento tecnico stesso).