Art. 11. Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dall'art. 3, comma 1, e' autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unita' previsionale di base 13.1.41.1.1067, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000 con la denominazione "Progetto anti-violenza" - alla funzione obiettivo n. 13 - programma 13.1 - rubrica n. 41 - spese corretti - con riferimento al capitolo 4763 (1.1.152.2.08.07) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 41 - servizio per le attivita' socio-assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitaria - con la denominazione spese per il finanziamento di progetti antiviolenza e con lo stanziamento di L. 1.000 milioni per l'anno 2000. 2. All'onere di L. 1.000 milioni, per l'anno 2000, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unita' previsionale da base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (parata n. 4 del prospetta E/2 allegata al documento tecnico stesso).