Art. 2.
                          F i n a l i t a'
    1.  La Regione, in attuazione della dichiarazione e del programma
d'azione  della  IV conferenza mondiale sulle donne di Pechino, cosi'
come  esplicitata  nella  direttiva  del Presidente del Consiglio dei
Ministri  del  27  marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
116  del  21 maggio  1997, promuove, coordina, stimola iniziative per
contrastare   il   ricorso   all'uso  della  violenza  tra  i  sessi,
intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica,
psicologica  e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti
a  sfondo  sessuale  in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello
familiare.
    2.  La  Regione,  per le finalita' di cui al comma 1, riconosce e
valorizza  i  percorsi  di  elaborazione  culturale  e le pratiche di
accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni
tra  donne,  avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse
localmente  dalle associazioni femminili che siano iscritte agli albi
delle  associazioni  di volontariato e/o organizzazioni non lucrative
di  utilita'  sociale (ONLUS), che possono dimostrare almeno due anni
di esperienza nello specifico settore.
    3.  La  Regione  favorisce e promuove interventi di rete, sia con
l'insieme   delle  istituzioni,  associazioni,  organizzazioni,  enti
pubblici  e  privati,  sia  con  l'insieme  delle competenze e figure
professionali,  per  offrire  le  differenti risposte necessarie alle
diverse  tipologie  di  violenza  per i danni da esse causate e sugli
effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o
straniere.