Art. 2. F i n a l i t a' 1. La Regione, in attuazione della dichiarazione e del programma d'azione della IV conferenza mondiale sulle donne di Pechino, cosi' come esplicitata nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997, promuove, coordina, stimola iniziative per contrastare il ricorso all'uso della violenza tra i sessi, intervenendo con azioni efficaci contro la violenza sessuale, fisica, psicologica e/o economica, i maltrattamenti, le molestie e i ricatti a sfondo sessuale in tutti gli ambiti sociali, a partire da quello familiare. 2. La Regione, per le finalita' di cui al comma 1, riconosce e valorizza i percorsi di elaborazione culturale e le pratiche di accoglienza autonome e autogestite delle donne basate sulle relazioni tra donne, avvalendosi delle esperienze e delle competenze espresse localmente dalle associazioni femminili che siano iscritte agli albi delle associazioni di volontariato e/o organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS), che possono dimostrare almeno due anni di esperienza nello specifico settore. 3. La Regione favorisce e promuove interventi di rete, sia con l'insieme delle istituzioni, associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati, sia con l'insieme delle competenze e figure professionali, per offrire le differenti risposte necessarie alle diverse tipologie di violenza per i danni da esse causate e sugli effetti procurati alle singole donne, siano esse cittadine italiane o straniere.