Art. 3. Progetti antiviolenza 1. L'amministrazione regionale, per le finalita' della presente legge, finanzia "Progetti antiviolenza presentati: a) da enti locali singoli o associati; b) da associazioni femminili operano in regione che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne; c) di concerto, da enti locali, singoli o associati e associazioni femminili operanti in regione. 2. I progetti, da realizzarsi anche in piu' annualita', possono prevedere: a) il "Centro antiviolenza", facilmente accessibile, adeguatamente pubblicizzato, che svolge le seguenti funzioni e attivita' di prima accoglienza: 1) colloqui preliminari per individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; 2) percorsi di uscita dalla violenza personalizzati, basati sull'analisi delle specifiche situazioni della violenza, tendenti a rafforzare la fiducia della donna nelle proprie capacita' e risorse, e' a favorire nuovi progetti di vita e da autonomia, attraverso le relazioni fra donne; 3) colloqui informativi di carattere legale; 4) affiancamento della donna, qualora la stessa lo richieda, nella fruizione dei servizi pubblici o privati nel rispetto dell'identita' culturale e della libera scelta di ognuna; b) una o piu' "case di accoglienza", segrete o con garanzia di sicurezza, quali strutture di ospitalita' temporanea per le donne che si trovano in situazioni di necessita' o di emergenza; le ospiti sono coadiuvate da operatrici di ospitalita' che favoriscono l'autogestione. 3. L'accesso alle case di accoglienza avviene unicamente per il tramite del centro antiviolenza, secondo le valutazioni e i pareri espressi dalle operatrici di accoglienza. 4. A dette strutture, si possono svolgere tutte le donne, siano esse sole o con figli minori, indipendentemente dal loro status giuridico o di cittadinanza, che siano vittime di violenza psicofisica, sessuale, economica o di maltrattamenti.