Art. 4.
    Attivita' del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza
    1.  Il  centro  antiviolenza e le case di accoglienza svolgono le
seguenti attivita':
      a)  raccolta  e  analisi  dei  dati  relativi all'accoglienza e
all'ospitalita';
      b)  diffusione  dei dati elaborati e analisi delle risposte dei
servizi pubblici e privati contattati e coinvolti;
      c)  formazione  e  aggiornamento  delle operatrici dei centri e
operatori sociali istituzionali;
      d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di
sensibilizzazione  e di denuncia in merito al problema della violenza
contro  le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni
e associazioni;
      e)  raccolta  di  documentazione  sull'argomento  da  mettere a
disposizione di singole persone o da gruppi interessati.