Art. 4. Attivita' del Centro antiviolenza e delle Case di accoglienza 1. Il centro antiviolenza e le case di accoglienza svolgono le seguenti attivita': a) raccolta e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalita'; b) diffusione dei dati elaborati e analisi delle risposte dei servizi pubblici e privati contattati e coinvolti; c) formazione e aggiornamento delle operatrici dei centri e operatori sociali istituzionali; d) iniziative culturali di prevenzione, di pubblicizzazione, di sensibilizzazione e di denuncia in merito al problema della violenza contro le donne, anche in collaborazione con altri enti, istituzioni e associazioni; e) raccolta di documentazione sull'argomento da mettere a disposizione di singole persone o da gruppi interessati.