Art. 5.
                  Rapporti con strutture pubbliche
    1. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti
con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e
la   repressione   dei  reati,  quali  pronto  soccorso  ospedalieri,
carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi
socio-sanitari,  servizi pubblici da assistenza legale e alloggiativa
e  strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si
deve tenere conto dell'autonoma e libera richiesta delle donne che si
rivolgono al centro antiviolenza.