Art. 5. Rapporti con strutture pubbliche 1. Il centro antiviolenza mantiene costanti e funzionali rapporti con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza, la prevenzione e la repressione dei reati, quali pronto soccorso ospedalieri, carabinieri, commissariati di pubblica sicurezza, consultori, servizi socio-sanitari, servizi pubblici da assistenza legale e alloggiativa e strutture scolastiche operanti nel territorio. In tali rapporti si deve tenere conto dell'autonoma e libera richiesta delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza.