Art. 6. Assistenza alloggiativa garantita 1. La Regione emana norme affinche' i comuni garantiscano adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli minori, che vengono a trovarsi nella necessita', adeguatamente documentata, di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo, in quanto vittime di violenze e abusi sessuali fisici o psicologici e che si trovano nell'impossibilita' di rientrare nell'abitazione originaria.