Art. 6.
                  Assistenza alloggiativa garantita
    1.  La  Regione  emana  norme  affinche'  i  comuni  garantiscano
adeguata assistenza alloggiativa alle donne, unitamente ai loro figli
minori,  che  vengono  a  trovarsi  nella  necessita',  adeguatamente
documentata,   di   abbandonare   il  proprio  ambiente  familiare  e
abitativo,  in  quanto  vittime di violenze e abusi sessuali fisici o
psicologici   e  che  si  trovano  nell'impossibilita'  di  rientrare
nell'abitazione originaria.