Art. 7.
                        C o n v e n z i o n i
    1. Gli enti locali, singoli o associti possono stipulare apposite
convenzioni con una o piu' associazioni femminili aventi requisiti di
cui all'art. 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del
progetto   antiviolenza,   nonche'   per  definire  le  modalita'  da
erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuita'
del progetto stesso.
    2. Gli enti locali devono comunque garantire:
      a)  strutture  adeguate  in  relazione  alla  popolazione  e al
territorio,  anche  di  concerto o in associazione con altri soggetti
pubblici e privati;
      b) le spese di gestione e di funzionamento;
      c)  la  copertura finanziaria, per almeno il 50 per cento delle
spese di gestione per la funzionalita' operativa delle strutture;
      d)   adeguate  e  periodiche  campagne  informative  in  merito
all'attivita' e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza.