Art. 7. C o n v e n z i o n i 1. Gli enti locali, singoli o associti possono stipulare apposite convenzioni con una o piu' associazioni femminili aventi requisiti di cui all'art. 2, comma 2, per lo studio, redazione e realizzazione del progetto antiviolenza, nonche' per definire le modalita' da erogazione dei servizi e degli interventi e assicurare la continuita' del progetto stesso. 2. Gli enti locali devono comunque garantire: a) strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati; b) le spese di gestione e di funzionamento; c) la copertura finanziaria, per almeno il 50 per cento delle spese di gestione per la funzionalita' operativa delle strutture; d) adeguate e periodiche campagne informative in merito all'attivita' e ai servizi offerti dal Centro antiviolenza.