Art. 9. Criteri, modalita' e termini per la concessione dei contributi 1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanita' e alle politiche sociali, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri di priorita' per la concessione dei contributi diretti a finanziari i progetti di cui all'art. 3. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 3 sono demandati alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali - servizio per le attivita' socio assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitario. 2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali entro il 31 gennaio di ogni anno. 3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di concessione, per una somma pari al 50 per cento dell'importo complessivo; il restante 50 per cento viene erogato ad avvenuta rendicontazione, da effettuarsi entro il termine stabilito dal decreto di concessione.