Art. 9.
   Criteri, modalita' e termini per la concessione dei contributi
    1. La giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla
sanita'  e  alle politiche sociali, sentita la commissione consiliare
competente,  stabilisce i criteri di priorita' per la concessione dei
contributi  diretti  a  finanziari  i progetti di cui all'art. 3. Gli
adempimenti   connessi   all'attuazione   degli  interventi  previsti
dall'art. 3  sono  demandati alla direzione regionale della sanita' e
delle   politiche   sociali   -   servizio  per  le  attivita'  socio
assistenziali e per quelle sociali ad alta integrazione sanitario.
    2. Le domande di concessione dei contributi devono pervenire alla
direzione  regionale della sanita' e delle politiche sociali entro il
31 gennaio di ogni anno.
    3. I contributi sono erogati, contestualmente al provvedimento di
concessione,  per  una  somma  pari  al  50  per  cento  dell'importo
complessivo;  il  restante  50  per  cento  viene erogato ad avvenuta
rendicontazione,  da  effettuarsi  entro  il  termine  stabilito  dal
decreto di concessione.