(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del
                         14 settembre 2001)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    Visto  l'Art.  121  della  Costituzione, quarto comma, cosi' come
modificato  dall'Art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
    Visto  l'Art. 40, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n.
39   (legge  forestale  della  Toscana)  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,   che  demanda  alla  giunta  regionale  l'adozione  di
apposito regolamento di attuazione;
    Vista la deliberazione della giunta regionale n. 900 del 6 agosto
2001  concernente  "legge  regionale n. 39/2000 legge forestale della
Toscana.  Approvazione  regolamento  di  attuazione"  con la quale e'
approvato  il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato
tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge
regionale  17 marzo  2000,  n.  26,  nonche'  dei dipartimenti di cui
all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26;
    Vista  la  decisione  n.  11  del  31 agosto 2001 con la quale la
C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita';
                              E m a n a
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il  presente  regolamento,  in  attuazione dell'Art. 40 della
legge regionale 21 marzo 2/000, n. 39 (legge forestale della Toscana)
e  successive  modifiche e integrazioni, di seguito denominata "legge
forestale",  integra  le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni
previsti dalla stessa legge e disciplina le attivita' che interessano
i  boschi,  l'area  forestale  ed  i terreni non boscati sottoposti a
vincolo per scopi idrogeologici.
    2.  Il  presente  regolamento  si  applica a tutti i boschi, come
definiti  dall'Art. 3 della legge forestale, ed ai terreni, anche non
boscati,  sottoposti a vincolo idrogeologico. Il presente regolamento
si  applica  inoltre  all'area  forestale  di cui all'Art. 3, comma 9
della  legge  forestale  limitatamente  alle  specifiche disposizioni
previste nel regolamento stesso.
    4.   Il   presente   regolamento   sostituisce  integralmente  le
disposizioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
    5.  Le  disposizioni  del presente regolamento si applicano nelle
singole  Province  fino all'approvazione dei regolamenti forestali di
cui all'Art. 39 della legge forestale.
    6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni contenute nei piani
e  regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n.  394  (Legge-quadro  sulle  aree protette) ed alla legge regionale
11 aprile  1995,  n.  49  (Nonne sui parchi, le riserve naturali e le
aree  naturali protette di interesse locale), nonche' le disposizioni
in merito alla valutazione di incidenza di cui all'Art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento
recante   attuazione   della   direttiva   92/43/CEE   relativa  alla
conservazione  degli  habitat  naturali e seminaturali, nonche' della
flora  e  della  fauna selvatica) e all'Art. 15 della legge regionale
6 aprile  2000,  n.  56 (Norme per la conservazione e la tutela degli
habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche
-  Modifiche  alla  legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche
alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) e successive modifiche ed
integrazioni.
    7.  Sono  fatte  salve  le  disposizioni  vincolanti dei piani di
bacino  e  di  salvaguardia  di cui all'Art. 17 della legge 18 maggio
1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa  del  suolo)  e  alla  legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91
(Norme per la difesa del suolo).
    8.  Le  procedure  autorizzative previste dalla legge forestale e
dal  presente  regolamento  non  si  applicano  alle attivita' svolte
dall'autorita' idraulica nell'area demaniale idrica.
    9. Nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79
(Norme  per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale) le
opere,  oltre  a  quanto  previsto  dal  presente  regolamento,  sono
soggette  alla  valutazione d'impatto ambientale secondo le procedure
indicate dalla legge regionale n. 79/1998 stessa.
    10.  Sono  fatte  salve  le procedure autorizzative in materia di
vincolo idrogeologico previste dalla legge regionale 3 novembre 1998,
n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di
aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili).
    11.  La  realizzazione  di  opere  o lavori previsti dal presente
regolamento  e'  soggetta  alle  disposizioni  della  legge regionale
14 ottobre  1999,  n. 52 (Norme sulle concessioni le autorizzazioni e
le  denuncie  d'inizio  delle  attivita'  edilizie  -  Disciplina dei
controlli  nelle  zone  soggette  al rischio sismico - Disciplina del
contribuito  di  concessione  -  Sanzioni  e vigilanza sull'attivita'
urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
23 maggio  1994,  n.  39  e modifica della legge regionale 17 ottobre
1983, n. 69) nei casi da questa disciplinati.