(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 30 del 14 settembre 2001) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'Art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'Art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visto l'Art. 40, comma 1 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e successive modifiche ed integrazioni, che demanda alla giunta regionale l'adozione di apposito regolamento di attuazione; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 900 del 6 agosto 2001 concernente "legge regionale n. 39/2000 legge forestale della Toscana. Approvazione regolamento di attuazione" con la quale e' approvato il regolamento in oggetto, acquisiti i pareri del Comitato tecnico della programmazione di cui all'Art. 26, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, nonche' dei dipartimenti di cui all'Art. 41, comma 3, della medesima legge regionale n. 26; Vista la decisione n. 11 del 31 agosto 2001 con la quale la C.C.A.R.T. non ha riscontrato vizi di legittimita'; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'Art. 40 della legge regionale 21 marzo 2/000, n. 39 (legge forestale della Toscana) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata "legge forestale", integra le norme di tutela, i vincoli e le prescrizioni previsti dalla stessa legge e disciplina le attivita' che interessano i boschi, l'area forestale ed i terreni non boscati sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. 2. Il presente regolamento si applica a tutti i boschi, come definiti dall'Art. 3 della legge forestale, ed ai terreni, anche non boscati, sottoposti a vincolo idrogeologico. Il presente regolamento si applica inoltre all'area forestale di cui all'Art. 3, comma 9 della legge forestale limitatamente alle specifiche disposizioni previste nel regolamento stesso. 4. Il presente regolamento sostituisce integralmente le disposizioni delle prescrizioni di massima e di polizia forestale. 5. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nelle singole Province fino all'approvazione dei regolamenti forestali di cui all'Art. 39 della legge forestale. 6. Sono fatte salve le eventuali disposizioni contenute nei piani e regolamenti delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge-quadro sulle aree protette) ed alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49 (Nonne sui parchi, le riserve naturali e le aree naturali protette di interesse locale), nonche' le disposizioni in merito alla valutazione di incidenza di cui all'Art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatica) e all'Art. 15 della legge regionale 6 aprile 2000, n. 56 (Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche - Modifiche alla legge regionale 23 gennaio 1998, n. 7 - Modifiche alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 49) e successive modifiche ed integrazioni. 7. Sono fatte salve le disposizioni vincolanti dei piani di bacino e di salvaguardia di cui all'Art. 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo) e alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo). 8. Le procedure autorizzative previste dalla legge forestale e dal presente regolamento non si applicano alle attivita' svolte dall'autorita' idraulica nell'area demaniale idrica. 9. Nei casi previsti dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l'applicazione della valutazione d'impatto ambientale) le opere, oltre a quanto previsto dal presente regolamento, sono soggette alla valutazione d'impatto ambientale secondo le procedure indicate dalla legge regionale n. 79/1998 stessa. 10. Sono fatte salve le procedure autorizzative in materia di vincolo idrogeologico previste dalla legge regionale 3 novembre 1998, n. 78 (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree escavate e riutilizzo di residui recuperabili). 11. La realizzazione di opere o lavori previsti dal presente regolamento e' soggetta alle disposizioni della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52 (Norme sulle concessioni le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attivita' edilizie - Disciplina dei controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contribuito di concessione - Sanzioni e vigilanza sull'attivita' urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 maggio 1994, n. 39 e modifica della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69) nei casi da questa disciplinati.