Art. 10. Cauzioni a garanzia 1. Nei casi previsti dalla legge forestale, i depositi cauzionali a garanzia sono costituiti mediante depositi o titoli bancari vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore dell'ente competente ed estinguibili solo a seguito di specifica autorizzazione dell'ente stesso, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione. 2. Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle opere di rimboschimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con separato deposito cauzionale, le spese per le cure colturali successive all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque anni. 3. Il deposito cauzionale non e' richiesto in caso d'interventi realizzati da Enti pubblici.