Art. 10.
                         Cauzioni a garanzia
    1. Nei casi previsti dalla legge forestale, i depositi cauzionali
a  garanzia  sono  costituiti  mediante  depositi  o  titoli  bancari
vincolati o deposito infruttifero in contanti o mediante fidejussione
bancaria  o  assicurativa  vincolata a favore dell'ente competente ed
estinguibili  solo  a  seguito  di specifica autorizzazione dell'ente
stesso,  secondo  le  disposizioni contenute nel provvedimento che ne
richiede la costituzione.
    2.  Nel caso di depositi a garanzia connessi all'esecuzione delle
opere  di rimboschimento, la cauzione a garanzia comprende, anche con
separato   deposito  cauzionale,  le  spese  per  le  cure  colturali
successive  all'impianto, per un periodo minimo di tre anni e massimo
di cinque anni.
    3.  Il  deposito cauzionale non e' richiesto in caso d'interventi
realizzati da Enti pubblici.