Art. 12. Ambito di applicazione 1. La disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonche' le disposizioni relative alla rinnovazione, alla sostituzione di specie ed alla conversione dei boschi, in quanto strettamente connesse ai tagli boschivi stessi. 2. La disciplina di cui al presente capo si applica a tutti i tagli boschivi, con esclusione di quelli volti all'esecuzione di trasformazioni autorizzate ai sensi dell'Art. 42 della legge forestale.