Art. 12.
                       Ambito di applicazione
    1.  La  disciplina dei tagli boschivi comprende le norme relative
all'esecuzione dei tagli ed alla pianificazione degli stessi, nonche'
le  disposizioni  relative  alla  rinnovazione,  alla sostituzione di
specie  ed  alla  conversione  dei  boschi,  in  quanto  strettamente
connesse ai tagli boschivi stessi.
    2.  La  disciplina  di  cui al presente capo si applica a tutti i
tagli  boschivi,  con  esclusione  di  quelli volti all'esecuzione di
trasformazioni   autorizzate   ai  sensi  dell'Art.  42  della  legge
forestale.