Art. 13. P r o c e d u r e 1. L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o ad ogni altro scopo destinato, e' subordinata ad autorizzazione, fatti salvi i casi per i quali il presente regolamento prevede l'obbligo della presentazione di dichiarazione. 2. I tagli boschivi devono essere eseguiti in conformita' alle norme tecniche contenute nel presente regolamento e a quelle eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi o prescritte a seguito della presentazione della dichiarazione. 3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora la superficie da sottoporre a taglio boschivo non si presenti omogenea rispetto alla composizione specifica ed alle forme di governo e trattamento, si considerano le caratteristiche d'insieme del soprassuolo, eccetto che si possano individuare all'interno di detta superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati. 4. I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono soggetti ad autorizzazione fatta eccezione per i tagli di diradamento, eseguiti in conformita' all'Art. 31, e per i tagli compresi in piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di validita', per i quali e' richiesta la dichiarazione. 5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al taglio l'ente competente puo' richiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere. 6. Al di fuori di quelli previsti nei piani dei tagli o di gestione approvati, i tagli di utilizzazione delle fustaie che interessano superfici superiori a 3 ettari e i tagli a raso di cui all'Art. 38 sono autorizzati sulla base di un progetto di taglio, ferme restando le eventuali prescrizioni dettate in sede di autorizzazione. 7. I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento, sia espressamente richiesta l'autorizzazione. 8. Ai sensi dell'Art. 48, commi 4 e 5 della legge forestale, a decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'attuazione di tagli boschivi in aziende che comprendono boschi di superficie complessiva superiore a 100 ettari e' condizionata all'approvazione di un piano dei tagli redatto in conformita' all'Art. 46 del presente regolamento. Ai fini della determinazione della superficie di 100 ettari devono considerarsi i terreni boscati accorpati che sono nella disponibilita' di persone fisiche o giuridiche, ricadenti nell'ambito di una provincia e di quelle limitrofe. L'accorpamento dei terreni boscati non e' interrotto da distanze inferiori a 300 metri. 9. Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli e la sua approvazione la provincia puo' autorizzare per la durata massima di un anno silvano l'attuazione di tagli boschivi nelle aziende interessate. 10. L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli o nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente approvati ed in corso di validita', e' soggetta a dichiarazione. 11. Per tutta la durata delle operazioni di taglio, per i tagli soggetti ad autorizzazione o dichiarazione, deve essere apposto in posizione facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere, delle dimensioni minime di centimetri 40 per 50, riportante l'indicazione del tipo d'intervento, della proprieta', del titolo di legittimazione al taglio e del soggetto o ditta che effettua l'intervento. 12. Non sono considerati tagli boschivi e pertanto sono liberamente esercitabili dagli aventi diritto, purche' non comportino riduzione di superficie boscata, i seguenti interventi: a) il taglio delle piante secche, diverte o stroncate; b) il taglio del ceduo, in soprassuoli di eta' superiore al turno minimo previsto dall'Art. 23 e inferiore a 36 anni, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto delle modalita' esecutive indicate agli articoli 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 28 e 29; c) il taglio di diradamento delle fustaie, su superfici fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto dei limiti e delle modalita' esecutive indicate agli articoli 15, 16, 17 e 31. 13. I limiti di superficie di cui al comma 12 sono considerati per ogni proprieta' e per anno silvano. 14. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.