Art. 13.
                          P r o c e d u r e
    1.  L'attuazione di qualunque taglio boschivo, di utilizzazione o
ad  ogni  altro  scopo  destinato,  e' subordinata ad autorizzazione,
fatti  salvi  i  casi  per  i  quali  il presente regolamento prevede
l'obbligo della presentazione di dichiarazione.
    2.  I  tagli  boschivi devono essere eseguiti in conformita' alle
norme   tecniche  contenute  nel  presente  regolamento  e  a  quelle
eventualmente indicate nei rispettivi atti autorizzativi o prescritte
a seguito della presentazione della dichiarazione.
    3. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui al comma 2, fatte
salve specifiche disposizioni contenute nelle autorizzazioni, qualora
la  superficie  da  sottoporre  a  taglio  boschivo  non  si presenti
omogenea  rispetto  alla  composizione  specifica  ed  alle  forme di
governo  e  trattamento,  si considerano le caratteristiche d'insieme
del  soprassuolo,  eccetto  che si possano individuare all'interno di
detta  superficie aree aventi caratteristiche omogenee, di estensione
non inferiore a 2000 metri quadrati.
    4.  I tagli dei boschi di alto fusto di cui alla sezione III sono
soggetti   ad   autorizzazione   fatta   eccezione  per  i  tagli  di
diradamento,  eseguiti  in  conformita'  all'Art.  31,  e per i tagli
compresi  in  piani di gestione o dei tagli, approvati ed in corso di
validita', per i quali e' richiesta la dichiarazione.
    5.  Ai  fini  del  rilascio  dell'autorizzazione al taglio l'ente
competente  puo' richiedere la preventiva individuazione delle piante
da abbattere.
    6.  Al  di  fuori  di  quelli  previsti  nei piani dei tagli o di
gestione  approvati,  i  tagli  di  utilizzazione  delle  fustaie che
interessano  superfici  superiori  a 3 ettari e i tagli a raso di cui
all'Art.  38  sono  autorizzati  sulla base di un progetto di taglio,
ferme   restando   le  eventuali  prescrizioni  dettate  in  sede  di
autorizzazione.
    7.  I tagli dei boschi cedui di cui alla sezione II sono soggetti
a dichiarazione, fatti salvi i casi in cui, nel presente regolamento,
sia espressamente richiesta l'autorizzazione.
    8.  Ai  sensi  dell'Art. 48, commi 4 e 5 della legge forestale, a
decorrere  da  un  anno  dalla  data  di  pubblicazione  del presente
regolamento,   l'attuazione   di   tagli   boschivi  in  aziende  che
comprendono  boschi  di superficie complessiva superiore a 100 ettari
e'  condizionata  all'approvazione  di  un piano dei tagli redatto in
conformita'  all'Art.  46  del  presente  regolamento.  Ai fini della
determinazione  della  superficie di 100 ettari devono considerarsi i
terreni  boscati  accorpati  che sono nella disponibilita' di persone
fisiche  o  giuridiche,  ricadenti  nell'ambito di una provincia e di
quelle   limitrofe.   L'accorpamento   dei  terreni  boscati  non  e'
interrotto da distanze inferiori a 300 metri.
    9.  Nel periodo compreso tra la presentazione del piano dei tagli
e  la  sua  approvazione  la provincia puo' autorizzare per la durata
massima  di  un  anno  silvano  l'attuazione  di tagli boschivi nelle
aziende interessate.
    10.  L'attuazione dei tagli boschivi previsti nei piani dei tagli
o  nei piani di gestione di foreste pubbliche o private, regolarmente
approvati ed in corso di validita', e' soggetta a dichiarazione.
    11.  Per  tutta la durata delle operazioni di taglio, per i tagli
soggetti  ad  autorizzazione  o dichiarazione, deve essere apposto in
posizione  facilmente visibile e accessibile un cartello di cantiere,
delle   dimensioni   minime  di  centimetri  40  per  50,  riportante
l'indicazione  del tipo d'intervento, della proprieta', del titolo di
legittimazione  al  taglio  e  del  soggetto  o  ditta  che  effettua
l'intervento.
    12.   Non   sono  considerati  tagli  boschivi  e  pertanto  sono
liberamente esercitabili dagli aventi diritto, purche' non comportino
riduzione di superficie boscata, i seguenti interventi:
      a) il taglio delle piante secche, diverte o stroncate;
      b) il  taglio  del  ceduo,  in soprassuoli di eta' superiore al
turno  minimo  previsto  dall'Art.  23  e  inferiore  a  36  anni, su
superfici  fino a 1.000 metri quadrati, effettuato nel rispetto delle
modalita'  esecutive  indicate  agli articoli 14, 15, 16, 17, 24, 25,
26, 28 e 29;
      c) il  taglio di diradamento delle fustaie, su superfici fino a
1.000  metri  quadrati,  effettuato  nel  rispetto dei limiti e delle
modalita' esecutive indicate agli articoli 15, 16, 17 e 31.
    13.  I  limiti  di superficie di cui al comma 12 sono considerati
per ogni proprieta' e per anno silvano.
    14. Fatta salva diversa indicazione, la misura del diametro delle
piante in piedi si intende effettuata a 1,30 metri da terra.