Art. 14. Epoca del taglio 1. Sono consentiti in qualsiasi periodo dell'anno i tagli, le ripuliture, gli sfolli e i diradamenti nei boschi di alto fusto e nelle fustaie transitorie, le operazioni colturali occorrenti per la conversione dei boschi cedui in boschi di alto fusto e il taglio nei cedui di faggio trattati a sterzo. 2. Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione agamica, di evitarne il danneggiamento durante le operazioni di esbosco, nonche' per garantire il mantenimento della vigoria delle ceppaie, il taglio dei cedui puo' essere effettuato nei seguenti periodi, di seguito denominati "stagioni silvane": a) dal 1 ottobre al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno; b) dal 1 ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine compresa tra 400 metri e 800 metri nelle province di Grosseto e Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle altre province; c) dal 15 settembre al 15 maggio per i cedui posti ad altitudine superiore a 800 metri. 3. L'ente competente, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, puo' prorogare la data di termine del periodo di taglio per un massimo di quindici giorni. 4. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano: a) ai tagli di riceppatura o tramarratura nei boschi danneggiati da incendi, in cui si devono favorire interventi quanto piu' possibile tempestivi, al fine di favorire il ricaccio delle ceppaie danneggiate e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova emissione; b) alle potature nonche' ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV, fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza; c) ai boschi puri o a prevalenza di robinia, ad eccezione dei mesi di luglio e agosto. 5. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela degli habitat naturali e seminaturali, la provincia puo' disporre ulteriori limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che di quelli di alto fusto, nell'ambito dell'attuazione delle forme di tutela previste dalla legge regionale n. 56/2000.