Art. 14.
                          Epoca del taglio
    1.  Sono  consentiti  in  qualsiasi periodo dell'anno i tagli, le
ripuliture,  gli  sfolli  e  i diradamenti nei boschi di alto fusto e
nelle  fustaie transitorie, le operazioni colturali occorrenti per la
conversione  dei boschi cedui in boschi di alto fusto e il taglio nei
cedui di faggio trattati a sterzo.
    2.  Al fine di consentire il migliore sviluppo della rinnovazione
agamica,  di  evitarne  il  danneggiamento  durante  le operazioni di
esbosco,  nonche'  per  garantire il mantenimento della vigoria delle
ceppaie,  il  taglio  dei  cedui  puo' essere effettuato nei seguenti
periodi, di seguito denominati "stagioni silvane":
      a) dal  1  ottobre  al 31 marzo per i cedui posti ad altitudine
inferiore a 400 metri nelle province di Grosseto e Livorno;
      b) dal  1  ottobre al 15 aprile per i cedui posti ad altitudine
compresa  tra  400  metri  e  800  metri nelle province di Grosseto e
Livorno e per i cedui posti ad altitudine inferiore a 800 metri nelle
altre province;
      c) dal   15 settembre   al  15 maggio  per  i  cedui  posti  ad
altitudine superiore a 800 metri.
    3.  L'ente  competente, con specifico atto motivato, in relazione
all'andamento climatico stagionale, puo' prorogare la data di termine
del periodo di taglio per un massimo di quindici giorni.
    4. Le limitazioni di cui al comma 2 non si applicano:
      a) ai   tagli   di   riceppatura   o  tramarratura  nei  boschi
danneggiati  da  incendi, in cui si devono favorire interventi quanto
piu'  possibile  tempestivi,  al  fine  di favorire il ricaccio delle
ceppaie  danneggiate  e di evitare danneggiamenti ai polloni di nuova
emissione;
      b) alle  potature  nonche' ai tagli di manutenzione di cui alla
sezione  IV,  fatti salvi gli specifici divieti indicati nella stessa
sezione, con eccezione per gli interventi di urgenza;
      c) ai  boschi  puri o a prevalenza di robinia, ad eccezione dei
mesi di luglio e agosto.
    5. In relazione ai periodi riproduttivi della fauna e alla tutela
degli  habitat  naturali  e  seminaturali, la provincia puo' disporre
ulteriori  limitazioni all'epoca del taglio, sia dei boschi cedui che
di  quelli  di alto fusto, nell'ambito dell'attuazione delle forme di
tutela previste dalla legge regionale n. 56/2000.