Art. 15. Tutela della biodiversita' 1. In occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal taglio le piante delle seguenti specie minori, quando presenti in forma sporadica (meno di 20 piante ad ettaro per singola specie) e aventi diametro maggiore di 8 centimetri: Acer sp. pl. Aceri Cercis siliquastrum L. albero di Giuda Fraxinus excelsior L. frassino maggiore Laburnum anagyroides Medicus maggiociondolo Malus sp. pl. Melastri Prunus avium L. Ciliegio Pyrus sp. pl. Perastri Ouercus suber L. Sughera Sorbus sp. pl. Sorbi Tilia sp. pl. Tigli Ulmus sp. pl. Olmi e senza limitazione di diametro: Ilexa quifolium L. Agrifoglio Taxus baccata L. tasso 2. E' ammesso il moderato dirado selettivo dei soggetti di minore sviluppo e peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei soggetti presenti, ove tali piante siano presenti in gruppi della stessa specie. 3. E' ammesso il taglio di utilizzazione delle piante di cui al comma 1, previa specifica autorizzazione, per: a) scadenti condizioni fitosanitarie; b) motivi di ordine idrogeologico; c) raggiunta maturita', previa verifica della presenza di rinnovazione; d) altre motivazioni particolari, da valutare in sede di autorizzazione. 4. Qualora le piante delle specie di cui al comma 1 non siano presenti in forma sporadica (20 o piu' piante ad ettaro per singola specie) sono trattate con le modalita' previste alle sezioni II e III al pari delle altre specie presenti. 5. In tutti i tagli deve essere rilasciata almeno una pianta ad ettaro da destinare ad invecchiamento indefinito. Gli esemplari da rilasciare sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie interessata dal taglio. 6. L'ente competente puo' disporre deroghe alle disposizioni di cui al comma 5 con specifica autorizzazione in casi particolari e su motivata richiesta. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 5 non si applicano ai tagli a buche o a strisce di cui all'Art. 34, ai tagli a raso delle fustaie di cui all'Art. 38 e ai tagli di manutenzione di cui alla sezione IV.