Art. 15.
                     Tutela della biodiversita'
    1.  In  occasione dei tagli boschivi devono essere preservate dal
taglio  le  piante  delle  seguenti specie minori, quando presenti in
forma  sporadica  (meno  di 20 piante ad ettaro per singola specie) e
aventi diametro maggiore di 8 centimetri:

Acer sp. pl.                                  Aceri
Cercis siliquastrum L.                        albero di Giuda
Fraxinus excelsior L.                         frassino maggiore
Laburnum anagyroides Medicus                  maggiociondolo
Malus sp. pl.                                 Melastri
Prunus avium L.                               Ciliegio
Pyrus sp. pl.                                 Perastri
Ouercus suber L.                              Sughera
Sorbus sp. pl.                                Sorbi
Tilia sp. pl.                                 Tigli
Ulmus sp. pl.                                 Olmi
    e senza limitazione di diametro:
Ilexa quifolium L.                            Agrifoglio
Taxus baccata L.                              tasso



    2. E' ammesso il moderato dirado selettivo dei soggetti di minore
sviluppo  e  peggiore conformazione, entro un massimo di un terzo dei
soggetti  presenti,  ove  tali  piante siano presenti in gruppi della
stessa specie.
    3.  E'  ammesso il taglio di utilizzazione delle piante di cui al
comma 1, previa specifica autorizzazione, per:
      a) scadenti condizioni fitosanitarie;
      b) motivi di ordine idrogeologico;
      c) raggiunta  maturita',  previa  verifica  della  presenza  di
rinnovazione;
      d) altre  motivazioni  particolari,  da  valutare  in  sede  di
autorizzazione.
    4.  Qualora  le  piante  delle specie di cui al comma 1 non siano
presenti  in  forma sporadica (20 o piu' piante ad ettaro per singola
specie) sono trattate con le modalita' previste alle sezioni II e III
al pari delle altre specie presenti.
    5.  In  tutti i tagli deve essere rilasciata almeno una pianta ad
ettaro  da  destinare  ad invecchiamento indefinito. Gli esemplari da
rilasciare  sono quelli di maggior diametro presenti sulla superficie
interessata dal taglio.
    6.  L'ente  competente puo' disporre deroghe alle disposizioni di
cui  al comma 5 con specifica autorizzazione in casi particolari e su
motivata richiesta.
    7.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi 1 e 5 non si applicano ai
tagli  a  buche o a strisce di cui all'Art. 34, ai tagli a raso delle
fustaie  di  cui  all'Art.  38 e ai tagli di manutenzione di cui alla
sezione IV.