Art. 16. Modalita' di esecuzione del taglio 1. In tutti i boschi, durante l'abbattimento devono essere evitati danni significativi al novellame od alle altre piante o polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco. 2. E' vietato il taglio cosiddetto "a saltamacchione" ed ogni altra forma di taglio volta al prelievo dei soli assortimenti commerciabili, o solo di alcuni di essi. E' fatto obbligo di procedere al taglio con uniformita', tagliando le piante o i polloni secchi o malati o stroncati e procedendo anche alla riceppatura o tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti, fatti salvi i seguenti casi: a) rilascio di interi nuclei o aree di soprassuolo per motivi di ordine idrogeologico o ambientale; b) rilascio delle piante nei casi prescritti, nonche' delle eventuali matricinature piu' intensive rispetto alle densita' minime previste; c) rilasci volti all'avviamento a fustaia dei cedui. 3. Fatte salve diverse disposizioni, nei boschi cedui il taglio delle piante o polloni deve essere eseguito in prossimita' del colletto, quanto piu' in basso possibile in relazione alla morfologia del terreno, senza scosciamenti o scortecciamenti della ceppaia e lasciando, al termine del taglio, tutte le superfici di taglio lisce, inclinate secondo un unico piano o convesse. E' vietato intervenire sulle ceppaie gia' oggetto di taglio dopo che sulle stesse sia gia' iniziata l'emissione dei nuovi polloni e, comunque, al di fuori dei periodi in cui e' consentito il taglio. Nel taglio a sterzo il taglio dei polloni maturi deve essere effettuato evitando di danneggiare i polloni piu' giovani destinati a restare sulla ceppaia. Il taglio delle matricine o delle piante di conifere, ove consentito, deve essere effettuato contemporaneamente a quello del ceduo. 4. Diverse modalita' di taglio possono essere autorizzate o prescritte dall'ente competente in riferimento a particolari esigenze di conservazione o creazione di habitat per la fauna.