Art. 17.
    Allestimento ed esbosco dei prodotti, sgombero delle tagliate
    1.  L'esbosco  dei  prodotti  legnosi  deve  compiersi attraverso
strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento.
    2.  Il  rotolamento,  lo strascico ed il concentramento con mezzi
idonei  sono  consentiti  solo  dal  letto di caduta alla piu' vicina
strada,  pista, condotta o canale mentre e' vietato il transito ed il
rotolamento  nelle  parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare
nelle  superfici  di bosco ceduo oggetto di taglio nelle tre stagioni
silvane precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia gia' insediata
la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilita' che
attraversi tali aree e specifiche prescrizioni che siano dettate sede
di autorizzazione.
    3. Al termine di ogni stagione silvana o, comunque, dei lavori di
esbosco, la viabilita' esistente utilizzata deve essere adeguatamente
risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque
ed  evitare  fenomeni  di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia
utilizzata viabilita' pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non
devono  essere  arrecati  danni  alla  sede  stradale e devono essere
effettuati   i  lavori  di  manutenzione  e  ripristino  necessari  a
mantenere   le   preesistenti  condizioni  di  percorribilita'  e  di
regimazione delle acque.
    4.  Restano  fermi  gli  eventuali  obblighi  di  rinsaldamento o
ripristino di cui all'Art. 47.
    5.  Durante  tutte  le  operazioni  di  allestimento e di esbosco
devono  essere  evitati danni significativi alle ceppaie nonche' alle
piante e polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco.
    6.  Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in
cui  e'  consentito  il  taglio  dei  boschi  cedui, gli assortimenti
commerciabili  devono  essere  asportati  dalle  tagliate  od  almeno
concentrati   negli   eventuali  spazi  vuoti  da  ceppaie.  Entro  i
successivi  quarantacinque  giorni  l'esbosco  puo'  avvenire tramite
teleferiche,  canalette,  condotte  o  animali  da  soma  purche' non
vengano  danneggiati i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale
concentrato  lungo le piste o strade d'esbosco deve avvenire entro il
30 settembre  successivo  alla  chiusura del periodo di taglio, fatto
salvo  per  quello concentrato in imposti permanenti per il quale non
ci  sono  scadenze.  Nelle fustaie e negli altri casi di cui all'Art.
14,  commi  1 e 4 le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre
l'anno   salvano   successivo   a   quello  del  taglio  fatte  salve
disposizioni  restrittive  dettate dall'ente competente per motivi di
prevenzione fitosanitaria.
    7.  Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in
cui  e'  consentito  il  taglio  dei  boschi cedui, ed entro sessanta
giorni  dall'esecuzione  del taglio per le fustaie, le ramaglie e gli
altri  residui  della  lavorazione  devono  essere  allontanati dalla
tagliata  o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che entro
lo stesso termine:
      a) siano   distribuiti   sul  terreno  depezzati,  in  modo  da
facilitare  l'adesione  al terreno stesso, o posti in cumuli o andane
di ridotto volume e di altezza non superiore ad un metro;
      b) siano collocati a distanza superiore a 20 metri da strade di
uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco.
      c) non  siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena
di fiumi, fossi, torrenti o canali;
      d) i  cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da
ceppaie  vitali  tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai
ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione
possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate;
      e) ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi  boschivi,  ove
possibile,  nel  taglio  dei boschi cedui con rilascio di matricine e
nel  taglio  delle  fustaie  di  pino,  i  cumuli  e  le andane siano
realizzati  evitando  il  contatto con i fusti destinati a rimanere a
dotazione del bosco.
    8.  L'ente  competente, con specifico atto motivato, in relazione
all'andamento  climatico  stagionale,  puo'  prorogare  i termini dei
commi 6 e 7 per un massimo di quindici giorni.
    9.   E'   vietato   depositare,   anche  temporaneamente  durante
l'esecuzione  dei  lavori,  prodotti legnosi o residui di lavorazione
all'interno  dell'alveo  di  massima piena di fiumi, fossi, torrenti.
Nel  caso  di  tagli  condotti  all'interno degli alvei ai fini della
manutenzione  delle  sezioni idrauliche, il materiale di risulta puo'
essere   accatastato   per   il   tempo  strettamente  necessario  al
concentramento  del  materiale  da evacuare o da distruggere mediante
abbruciamento sul posto.
    10.  Ai  sensi  dell'Art.  60,  comma 3 della legge forestale, al
termine  delle operazioni di taglio e sgombro del legname le tagliate
devono  essere  ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o
depositato durante l'attivita' di taglio boschivo.