Art. 17. Allestimento ed esbosco dei prodotti, sgombero delle tagliate 1. L'esbosco dei prodotti legnosi deve compiersi attraverso strade, piste, teleferiche, condotte e canali di avvallamento. 2. Il rotolamento, lo strascico ed il concentramento con mezzi idonei sono consentiti solo dal letto di caduta alla piu' vicina strada, pista, condotta o canale mentre e' vietato il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione, ed in particolare nelle superfici di bosco ceduo oggetto di taglio nelle tre stagioni silvane precedenti e nei boschi di alto fusto dove sia gia' insediata la rinnovazione di qualunque specie, salvo l'uso della viabilita' che attraversi tali aree e specifiche prescrizioni che siano dettate sede di autorizzazione. 3. Al termine di ogni stagione silvana o, comunque, dei lavori di esbosco, la viabilita' esistente utilizzata deve essere adeguatamente risistemata al fine di assicurare la corretta regimazione delle acque ed evitare fenomeni di ristagno o di erosione. Nei casi in cui sia utilizzata viabilita' pubblica o ad uso pubblico a fondo naturale non devono essere arrecati danni alla sede stradale e devono essere effettuati i lavori di manutenzione e ripristino necessari a mantenere le preesistenti condizioni di percorribilita' e di regimazione delle acque. 4. Restano fermi gli eventuali obblighi di rinsaldamento o ripristino di cui all'Art. 47. 5. Durante tutte le operazioni di allestimento e di esbosco devono essere evitati danni significativi alle ceppaie nonche' alle piante e polloni destinati a rimanere a dotazione del bosco. 6. Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui e' consentito il taglio dei boschi cedui, gli assortimenti commerciabili devono essere asportati dalle tagliate od almeno concentrati negli eventuali spazi vuoti da ceppaie. Entro i successivi quarantacinque giorni l'esbosco puo' avvenire tramite teleferiche, canalette, condotte o animali da soma purche' non vengano danneggiati i ricacci delle ceppaie. L'esbosco del materiale concentrato lungo le piste o strade d'esbosco deve avvenire entro il 30 settembre successivo alla chiusura del periodo di taglio, fatto salvo per quello concentrato in imposti permanenti per il quale non ci sono scadenze. Nelle fustaie e negli altri casi di cui all'Art. 14, commi 1 e 4 le operazioni di esbosco devono compiersi non oltre l'anno salvano successivo a quello del taglio fatte salve disposizioni restrittive dettate dall'ente competente per motivi di prevenzione fitosanitaria. 7. Non oltre trenta giorni dalla data di scadenza del periodo in cui e' consentito il taglio dei boschi cedui, ed entro sessanta giorni dall'esecuzione del taglio per le fustaie, le ramaglie e gli altri residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o, in alternativa, lasciati in posto a condizione che entro lo stesso termine: a) siano distribuiti sul terreno depezzati, in modo da facilitare l'adesione al terreno stesso, o posti in cumuli o andane di ridotto volume e di altezza non superiore ad un metro; b) siano collocati a distanza superiore a 20 metri da strade di uso pubblico, da ferrovie o da cesse, viali e fasce parafuoco. c) non siano collocati all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti o canali; d) i cumuli e le andane siano realizzati negli spazi liberi da ceppaie vitali tranne che nelle zone ove siano prevedibili danni ai ricacci causati dalla fauna selvatica ove i residui della lavorazione possono essere sistemati a protezione delle ceppaie tagliate; e) ai fini della prevenzione degli incendi boschivi, ove possibile, nel taglio dei boschi cedui con rilascio di matricine e nel taglio delle fustaie di pino, i cumuli e le andane siano realizzati evitando il contatto con i fusti destinati a rimanere a dotazione del bosco. 8. L'ente competente, con specifico atto motivato, in relazione all'andamento climatico stagionale, puo' prorogare i termini dei commi 6 e 7 per un massimo di quindici giorni. 9. E' vietato depositare, anche temporaneamente durante l'esecuzione dei lavori, prodotti legnosi o residui di lavorazione all'interno dell'alveo di massima piena di fiumi, fossi, torrenti. Nel caso di tagli condotti all'interno degli alvei ai fini della manutenzione delle sezioni idrauliche, il materiale di risulta puo' essere accatastato per il tempo strettamente necessario al concentramento del materiale da evacuare o da distruggere mediante abbruciamento sul posto. 10. Ai sensi dell'Art. 60, comma 3 della legge forestale, al termine delle operazioni di taglio e sgombro del legname le tagliate devono essere ripulite da qualsiasi genere di rifiuto abbandonato o depositato durante l'attivita' di taglio boschivo.