Art. 18.
                           P o t a t u r a
    1.  La  potatura delle piante non e' soggetta ad autorizzazione o
dichiarazione  purche'  effettuata  senza danneggiare le piante e con
tecniche  atte  ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o
finalizzate  alla  coltivazione  per  la produzione di frutti, semi o
altro materiale di propagazione.
    2.  Sulle  piante  di conifere la potatura puo' essere effettuata
non  oltre  la  meta'  inferiore  dell'altezza  delle  piante,  fatta
eccezione per:
      a) le  piante  di  cipresso  nelle  quali, fermo restando detto
limite, la potatura e' ammessa fino ad un'altezza massima di 2 metri;
      b) le  piante  di  pino domestico, sulle quali la potatura puo'
essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco.
    La potatura e' sempre liberamente esercitabile per:
      a) la  rimozione  di  rami  che  costituiscono  pericolo per le
persone  e  per  le  cose,  da piante poste in prossimita' di strade,
elettrodotti, fabbricati, confini di proprieta' o di coltura;
      b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni;
      c) la  raccolta  di  materiale  di  propagazione  vegetativa in
conformita'  ai  disciplinari  di  gestione  dei  boschi,  piante  od
arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme.
    4.  La  potatura  deve  essere effettuata rasente il colletto del
ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia.
    5.  Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere
osservate  le  cautele  necessarie  ad  evitare  la  diffusione delle
stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.