Art. 18. P o t a t u r a 1. La potatura delle piante non e' soggetta ad autorizzazione o dichiarazione purche' effettuata senza danneggiare le piante e con tecniche atte ad assicurare uno sviluppo equilibrato della chioma o finalizzate alla coltivazione per la produzione di frutti, semi o altro materiale di propagazione. 2. Sulle piante di conifere la potatura puo' essere effettuata non oltre la meta' inferiore dell'altezza delle piante, fatta eccezione per: a) le piante di cipresso nelle quali, fermo restando detto limite, la potatura e' ammessa fino ad un'altezza massima di 2 metri; b) le piante di pino domestico, sulle quali la potatura puo' essere effettuata nei due terzi inferiori del tronco. La potatura e' sempre liberamente esercitabile per: a) la rimozione di rami che costituiscono pericolo per le persone e per le cose, da piante poste in prossimita' di strade, elettrodotti, fabbricati, confini di proprieta' o di coltura; b) la rimozione di parti di piante attaccate da patogeni; c) la raccolta di materiale di propagazione vegetativa in conformita' ai disciplinari di gestione dei boschi, piante od arboreti iscritti nel libro regionale dei boschi da seme. 4. La potatura deve essere effettuata rasente il colletto del ramo ed in modo da non danneggiare la corteccia. 5. Per le specie soggette a particolari fitopatie, devono essere osservate le cautele necessarie ad evitare la diffusione delle stesse, ferme restando eventuali specifiche disposizioni in materia.