Art. 2. Aree boscate 1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densita' o la copertura di cui all'Art. 3, comma 1 della stessa legge, la copertura determinata dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del raggiungimento della copertura minima del 40% di cui all'Art. 3, comma 4 della suddetta legge. 2. Ai sensi dell'Art. 3, comma 2 della legge forestale, la continuita' della vegetazione forestale non e' interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari che attraversino il bosco la continuita' deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture lineari prive di vegetazione (strade, ferrovie, ecc.) della larghezza di almeno 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri. 3. Ai fini delle esclusioni di cui all'Art. 3, comma 5 della legge forestale si considerano: a) "Parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad attivita' ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti; b) "Giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola; 2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e abbiano una superficie non superiore a 2000 metri quadrati; 3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali nettamente diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso specifiche delle aree destinate ad attivita' ricreative; c) "Orti botanici": le collezioni di specie o varieta' forestali destinate ad uso didattico o ricreativo; d) "Vivai": le aree agricole destinate all'attivita' vivaistica; e) "Impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli impianti per arboricoltura da legno costituiti con le procedure di cui all'Art. 66, comma 3, della legge forestale nonche' tutti gli impianti gia' costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale. Sono compresi inoltre i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale ed in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate da piu' di 15 anni; f) "Formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni gia' destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a 15 anni": le neoformazioni forestali in cui il periodo di tempo intercorso dall'abbandono della coltura agraria non e' ritenuto sufficiente a consentire la creazione di un soprassuolo avente struttura, complessita' biologica e stabilita' caratteristici di un ecosistema forestale. Ai fini dell'esclusione, in carenza di prove documentali in grado di determinare il periodo di abbandono, si valuta lo stato di evoluzione della formazione forestale in rapporto alle caratteristiche di fertilita' della stazione, allo sviluppo della componente arbustiva ed all'eta' e densita' della componente arborea.