Art. 2.
                            Aree boscate
    1.  Ai  fini  dell'individuazione  delle aree assimilate a bosco,
nelle  formazioni  arboree  ed  arbustive,  costituite da vegetazione
forestale  di  cui  all'allegato  A  della legge forestale, in cui la
componente  arborea  non  raggiunga la densita' o la copertura di cui
all'Art.  3,  comma  1  della  stessa legge, la copertura determinata
dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva
al  fine  del  raggiungimento  della  copertura minima del 40% di cui
all'Art. 3, comma 4 della suddetta legge.
    2.  Ai  sensi  dell'Art.  3,  comma  2  della legge forestale, la
continuita'  della  vegetazione  forestale  non  e'  interrotta dalla
presenza  di  infrastrutture  o  aree  di  qualsiasi uso e natura che
ricadano  all'interno  del  bosco o che lo attraversino e che abbiano
superficie  inferiore  a  2000  metri quadrati e larghezza mediamente
inferiore  a  20  metri.  Nel  caso  di  infrastrutture  lineari  che
attraversino  il bosco la continuita' deve intendersi interrotta solo
nel  caso  di  infrastrutture  lineari  prive di vegetazione (strade,
ferrovie, ecc.) della larghezza di almeno 20 metri, indipendentemente
dalla  superficie ricadente all'interno del bosco. Gli elettrodotti e
le  altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce
di  vegetazione  soggette  a  periodici  interventi di contenimento e
manutenzione  ai fini del mantenimento in efficienza delle opere, non
interrompono  il bosco anche nel caso che detta fascia di vegetazione
controllata abbia larghezza superiore a 20 metri.
    3.  Ai  fini  delle  esclusioni  di cui all'Art. 3, comma 5 della
legge forestale si considerano:
      a) "Parchi  urbani":  le  aree  su cui sia presente vegetazione
forestale,  che  siano  destinate  ad attivita' ricreative e sociali,
pubbliche  o  ad  uso  pubblico e la cui destinazione a parco o verde
pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti;
      b) "Giardini":  aree a verde di pertinenza di edifici esistenti
su  cui sia presente anche vegetazione forestale ed aventi almeno una
delle seguenti caratteristiche:
        1)  siano  posti in zone con destinazione urbanistica diversa
da quella agricola;
        2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di
perimetrazione  dell'area  e  abbiano  una superficie non superiore a
2000 metri quadrati;
        3)   siano   delimitate  da  specifiche  opere  e  presentino
caratteristiche vegetazionali nettamente diverse dai boschi limitrofi
e  da  quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e d'uso
specifiche delle aree destinate ad attivita' ricreative;
      c) "Orti   botanici":   le  collezioni  di  specie  o  varieta'
forestali destinate ad uso didattico o ricreativo;
      d) "Vivai":    le   aree   agricole   destinate   all'attivita'
vivaistica;
      e) "Impianti  per  arboricoltura  da  legno, noceti, noccioleti
specializzati  e altre colture specializzate realizzate con alberi ed
arbusti  forestali  e  soggette a pratiche agronomiche": gli impianti
per  arboricoltura  da  legno  costituiti  con  le  procedure  di cui
all'Art.  66,  comma  3,  della  legge  forestale  nonche'  tutti gli
impianti   gia'   costituiti  a  seguito  di  contributi  comunitari,
nazionali  e regionali e per i quali risulti dall'atto di concessione
del contributo, o nelle norme relative all'assegnazione dello stesso,
il  vincolo  di  destinazione solo per il primo ciclo colturale. Sono
compresi  inoltre  i  noceti,  ciliegeti,  noccioleti  e  pioppeti di
impianto  artificiale  ed  in  cui  le pratiche agronomiche non siano
abbandonate da piu' di 15 anni;
      f) "Formazioni  arbustive  ed  arboree  insediatesi nei terreni
gia'  destinati  a  colture  agrarie  e a pascolo, abbandonate per un
periodo  inferiore  a  15 anni": le neoformazioni forestali in cui il
periodo  di tempo intercorso dall'abbandono della coltura agraria non
e'  ritenuto  sufficiente a consentire la creazione di un soprassuolo
avente  struttura, complessita' biologica e stabilita' caratteristici
di  un  ecosistema  forestale. Ai fini dell'esclusione, in carenza di
prove documentali in grado di determinare il periodo di abbandono, si
valuta  lo stato di evoluzione della formazione forestale in rapporto
alle  caratteristiche  di  fertilita'  della  stazione, allo sviluppo
della  componente  arbustiva  ed all'eta' e densita' della componente
arborea.