Art. 20.
                           Carbonizzazione
    1.  In  occasione  dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si
prevede  la  carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o
di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti
e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate,
previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di
150  metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e
l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono
essere  realizzate  con  preferenza  nei vuoti esistenti del bosco e,
quando  necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate
con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno.
    2.   E'   liberamente  esercitabile  la  manutenzione  delle  aie
carbonili esistenti effettuata attraverso:
      a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente;
      b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate.
    3.  L'esercizio dell'attivita' di carbonizzazione e' disciplinato
dalle norme di cui al capo II.