Art. 20. Carbonizzazione 1. In occasione dell'esecuzione di tagli boschivi nei quali si prevede la carbonizzazione di tutto o parte del materiale legnoso o di risulta e qualora le aie carbonili esistenti non siano sufficienti e idonee allo svolgimento dell'operazione, possono essere realizzate, previa dichiarazione, nuove aie carbonili delle dimensioni massime di 150 metri quadrati attraverso il taglio della vegetazione presente e l'effettuazione di limitati movimenti di terreno. Le nuove aie devono essere realizzate con preferenza nei vuoti esistenti del bosco e, quando necessario per la pendenza e natura del terreno, stabilizzate con muri a secco, ciglioni inerbiti o palizzate in legno. 2. E' liberamente esercitabile la manutenzione delle aie carbonili esistenti effettuata attraverso: a) il taglio della vegetazione arborea e arbustiva invadente; b) gli interventi per la stabilizzazione delle scarpate. 3. L'esercizio dell'attivita' di carbonizzazione e' disciplinato dalle norme di cui al capo II.