Art. 21.
          Ambito di applicazione delle norme e definizioni
    1.  Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi
che,  in  occasione  dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati
governati  a  ceduo,  fatto  salvo  che siano compresi tra le fustaie
definite  all'Art.  30.  I  boschi  puri  od a prevalenza di robinia,
comprese  le  neoformazioni  di  origine agamica, devono considerarsi
cedui per destinazione.
    2.   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento,  si
considerano:
      a) "matricine"  tutte  le  piante, nate da seme, di struttura e
dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione
di  seme  e  di  copertura del terreno, nonche' i polloni affrancati,
indipendentemente  dall'eta'  e  dallo  sviluppo  delle  piante e dei
polloni  stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni
isolati,  indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere
la  ceppaia  di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su
ceppaie  ancora  riconoscibili,  essi debbono considerarsi affrancati
anche  qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste
dimensioni   ed   aduggiati.   Si  considerano  matricine  i  polloni
rilasciati  con  funzione  di  matricina al precedente taglio. Tra le
matricine si distinguono; sempre ai fini delle presenti norme:
        1) quelle rilasciate (piante da seme o polloni) al precedente
taglio,  che  presentano  pertanto eta' superiore di uno o piu' turni
rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo;
        2)  quelle sviluppatesi (piante da seme o polloni affrancati)
dopo  l'ultimo  taglio, dette "allievi", che presentano eta' uguale o
leggermente  inferiore  a  quella  dei  polloni  che costituiscono il
ceduo;
      b) "boschi  cedui  composti  o intensamente matricinati" quelli
che,  prendendo  in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo
taglio,  superano  il  valore  di  220, calcolato come sommatoria dei
prodotti  ottenuti  moltiplicando  il  numero  di matricine ad ettaro
rispettivamente   per   il   coefficiente  1  per  quelle  rilasciate
all'ultimo  taglio  e  per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai
tagli  precedenti,  fermo  restando  che,  in  ogni  caso,  l'area di
insidenza  delle  chiome  delle  matricine  non  superi  il 70% della
superficie;
      c) "boschi  cediti  semplici" quelli che hanno una dotazione di
matricine  rilasciate  all'ultimo  taglio che non determini un valore
superiore  a  220, calcolato con i criteri indicati nella definizione
dei boschi cedui composti o intensamente matricinati.
      d) "boschi  cedui  invecchiati"  i  cedui  semplici, composti o
intensamente  matricinati, in cui i polloni hanno eta' superiore a 36
anni;
      e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui,
facendo  riferimento  alla  superficie  oggetto  di  taglio, le altre
specie  forestali  arboree,  escluse  le  conifere,  sono presenti in
proporzione  limitata  e  comunque non superiore al 10%. Quando nella
superficie   oggetto   di   taglio   sono  chiaramente  distinguibili
soprassuoli  a  diversa  composizione  specifica,  pura  o  mista, in
ciascuno di essi si applicano le relative norme:
      f) "boschi  cedui  misti  a  prevalenza  di  una o piu' specie"
quelli  in  cui  una  o piu' specie rappresentano almeno il 70% delle
specie forestali arboree, escluse le conifere;
      g) "boschi  cedui a sterzo" quelli in cui sulle singole ceppaie
coesistono polloni di diversa eta';
      h) "boschi  cedui  coniferati"  quelli  in  cui  sono  presenti
conifere  ma  che  non  costituiscono fustaia su ceduo, come definita
all'Art. 30.