Art. 21. Ambito di applicazione delle norme e definizioni 1. Sono soggetti alle norme relative ai boschi cedui quei boschi che, in occasione dell'ultimo taglio di utilizzazione, siano stati governati a ceduo, fatto salvo che siano compresi tra le fustaie definite all'Art. 30. I boschi puri od a prevalenza di robinia, comprese le neoformazioni di origine agamica, devono considerarsi cedui per destinazione. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano: a) "matricine" tutte le piante, nate da seme, di struttura e dimensioni potenzialmente idonee a svolgere le funzioni di produzione di seme e di copertura del terreno, nonche' i polloni affrancati, indipendentemente dall'eta' e dallo sviluppo delle piante e dei polloni stessi. Per polloni affrancati devono considerarsi i polloni isolati, indipendentemente dal fatto che si possa o meno distinguere la ceppaia di origine. Nel caso in cui detti polloni siano posti su ceppaie ancora riconoscibili, essi debbono considerarsi affrancati anche qualora sulla stessa ceppaia siano presenti ricacci di modeste dimensioni ed aduggiati. Si considerano matricine i polloni rilasciati con funzione di matricina al precedente taglio. Tra le matricine si distinguono; sempre ai fini delle presenti norme: 1) quelle rilasciate (piante da seme o polloni) al precedente taglio, che presentano pertanto eta' superiore di uno o piu' turni rispetto ai polloni che costituiscono il ceduo; 2) quelle sviluppatesi (piante da seme o polloni affrancati) dopo l'ultimo taglio, dette "allievi", che presentano eta' uguale o leggermente inferiore a quella dei polloni che costituiscono il ceduo; b) "boschi cedui composti o intensamente matricinati" quelli che, prendendo in considerazione le matricine rilasciate all'ultimo taglio, superano il valore di 220, calcolato come sommatoria dei prodotti ottenuti moltiplicando il numero di matricine ad ettaro rispettivamente per il coefficiente 1 per quelle rilasciate all'ultimo taglio e per il coefficiente 2 per quelle rilasciate ai tagli precedenti, fermo restando che, in ogni caso, l'area di insidenza delle chiome delle matricine non superi il 70% della superficie; c) "boschi cediti semplici" quelli che hanno una dotazione di matricine rilasciate all'ultimo taglio che non determini un valore superiore a 220, calcolato con i criteri indicati nella definizione dei boschi cedui composti o intensamente matricinati. d) "boschi cedui invecchiati" i cedui semplici, composti o intensamente matricinati, in cui i polloni hanno eta' superiore a 36 anni; e) "boschi cedui puri di una determinata specie" quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree, escluse le conifere, sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10%. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, pura o mista, in ciascuno di essi si applicano le relative norme: f) "boschi cedui misti a prevalenza di una o piu' specie" quelli in cui una o piu' specie rappresentano almeno il 70% delle specie forestali arboree, escluse le conifere; g) "boschi cedui a sterzo" quelli in cui sulle singole ceppaie coesistono polloni di diversa eta'; h) "boschi cedui coniferati" quelli in cui sono presenti conifere ma che non costituiscono fustaia su ceduo, come definita all'Art. 30.