Art. 22. Estensione delle tagliate 1. I tagli di boschi cedui devono essere condotti in modo che ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari. 2. Sono soggetti a dichiarazione i tagli di boschi cedui di estensione fino a 5 ettari, fatte salve le fattispecie previste dall'Art. 27 e dall'Art. 29, comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari. 3. Le tagliate di estensione superiore a 5 ettari sono autorizzate ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni forestali facciano escludere danni di natura idrogeologica od ambientale. 4. L'autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purche' la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e da cui risultino, attraverso specifica valutazione, la compatibilita' idrogeologica ed ambientale dell'intervento e le prescrizioni integrative, rispetto a quelle previste dal presente regolamento, eventualmente adottate. 5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto e i tagli dei cedui a sterzo non sono soggetti ai limiti di estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2. 6. Ai fini della determinazione dell'estensione massima delle tagliate di cui ai commi 1, 2 e 3), sono sommate all'area soggetta al taglio anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che siano state oggetto di taglio nei 3 anni silvani precedenti o che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o di altre cause naturali o antropiche. La continuita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. 7. Salvo i casi autorizzati dal comma 8, chiunque voglia eseguire il taglio deve verificare prima dell'inizio dei lavori l'esistenza delle condizioni di cui al comma 6 provvedendo, ove necessario, ad una congrua riduzione dell'estensione della nuova tagliata autorizzata od al rilascio di una o piu' fasce non tagliate della larghezza di almeno 100 metri sul confine delle tagliate esistenti e delle aree boscate contigue prive del soprassuolo. 8. Per l'interruzione della contiguita' possono altresi', in sede di autorizzazione, essere individuate fasce boscate di forma non geometrica, dislocate in ragione della morfologia del territorio, delle infrastrutture presenti o dei confini di proprieta', e che abbiano superficie approssimativamente equivalente a quelle prescritte al comma 7; a tal fine puo' essere determinata una compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo del 20% della superficie massima ammissibile.