Art. 22.
                      Estensione delle tagliate
    1.  I  tagli  di  boschi cedui devono essere condotti in modo che
ogni tagliata abbia superficie non superiore a 20 ettari.
    2.  Sono  soggetti  a  dichiarazione  i  tagli di boschi cedui di
estensione  fino  a  5  ettari,  fatte  salve le fattispecie previste
dall'Art. 27 e dall'Art. 29, comma 2. Sono soggetti ad autorizzazione
i tagli di boschi cedui di estensione superiore a 5 ettari.
    3.   Le   tagliate  di  estensione  superiore  a  5  ettari  sono
autorizzate  ove le caratteristiche del territorio e delle formazioni
forestali   facciano  escludere  danni  di  natura  idrogeologica  od
ambientale.
    4.  L'autorizzazione  di cui al comma 2 puo' essere acquisita per
silenzio-assenso,   decorsi   i  termini  previsti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  stessa,  purche'  la domanda sia corredata da un
progetto  di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e
dei  terreni  oggetto  di  intervento  e da cui risultino, attraverso
specifica  valutazione, la compatibilita' idrogeologica ed ambientale
dell'intervento  e  le  prescrizioni  integrative,  rispetto a quelle
previste dal presente regolamento, eventualmente adottate.
    5. I tagli di avviamento dei boschi cedui in boschi di alto fusto
e  i  tagli  dei  cedui  a  sterzo  non  sono  soggetti  ai limiti di
estensione delle singole tagliate di cui ai commi 1 e 2.
    6.  Ai  fini  della  determinazione dell'estensione massima delle
tagliate di cui ai commi 1, 2 e 3), sono sommate all'area soggetta al
taglio  anche le superfici di bosco contigue alla tagliata stessa che
siano  state  oggetto  di  taglio nei 3 anni silvani precedenti o che
risultino  transitoriamente prive del soprassuolo a causa d'incendi o
di  altre  cause  naturali o antropiche. La continuita' e' interrotta
dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
    7. Salvo i casi autorizzati dal comma 8, chiunque voglia eseguire
il  taglio  deve  verificare prima dell'inizio dei lavori l'esistenza
delle  condizioni  di  cui al comma 6 provvedendo, ove necessario, ad
una   congrua   riduzione   dell'estensione   della   nuova  tagliata
autorizzata  od  al  rilascio  di una o piu' fasce non tagliate della
larghezza  di almeno 100 metri sul confine delle tagliate esistenti e
delle aree boscate contigue prive del soprassuolo.
    8. Per l'interruzione della contiguita' possono altresi', in sede
di  autorizzazione,  essere  individuate  fasce  boscate di forma non
geometrica,  dislocate  in  ragione  della morfologia del territorio,
delle  infrastrutture  presenti  o  dei  confini di proprieta', e che
abbiano   superficie   approssimativamente   equivalente   a   quelle
prescritte  al  comma  7;  a  tal  fine  puo'  essere determinata una
compensazione della superficie tra tagliate contigue entro un massimo
del 20% della superficie massima ammissibile.