Art. 23. Turni 1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente eta' minima: a) anni 8 per robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo; b) anni 10 per castagno; c) anni 18 per le specie quercine e per il carpino; d) anni 24 per il faggio. 2. I boschi cedui misti non possono essere oggetto di taglio prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente eta' minima: a) anni 8 per i cedui misti con prevalenza di robinia, salice, ontano, nocciolo e pioppo; b) anni 10 per i cedui misti con prevalenza di castagno; c) anni 18 per i cedui misti con prevalenza di specie quercine e/o di carpino e/o di castagno; d) anni 18 per il forteto; e) anni 24 per i cedui misti con prevalenza di faggio. 3. Nei cedui trattati a sterzo il taglio e' consentito quando i polloni di maggiore diametro abbiano raggiunto l'eta' di 24 anni nel faggio e di 18 anni nelle altre specie.