Art. 23.
                                Turni
    1. I boschi cedui puri non possono essere oggetto di taglio prima
che i polloni abbiano raggiunto la seguente eta' minima:
      a) anni 8 per robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo;
      b) anni 10 per castagno;
      c) anni 18 per le specie quercine e per il carpino;
      d) anni 24 per il faggio.
    2.  I  boschi  cedui  misti  non possono essere oggetto di taglio
prima che i polloni abbiano raggiunto la seguente eta' minima:
      a) anni  8 per i cedui misti con prevalenza di robinia, salice,
ontano, nocciolo e pioppo;
      b) anni 10 per i cedui misti con prevalenza di castagno;
      c) anni  18 per i cedui misti con prevalenza di specie quercine
e/o di carpino e/o di castagno;
      d) anni 18 per il forteto;
      e) anni 24 per i cedui misti con prevalenza di faggio.
    3.  Nei  cedui trattati a sterzo il taglio e' consentito quando i
polloni  di maggiore diametro abbiano raggiunto l'eta' di 24 anni nel
faggio e di 18 anni nelle altre specie.