Art. 24. Tagli di utilizzazione dei cedui semplici 1. Nei tagli di utilizzazione dei cedui semplici devono essere rilasciate almeno 60 matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio. 2. Le matricine sono scelte prioritariamente tra i soggetti di specie quercine, privilegiando le piante di farnia, rovere, sughera, faggio e castagno. Almeno per il 50% del numero minimo indicato nel presente regolamento sono scelte tra le matricine rilasciate al taglio precedente, fatto salvo il taglio dei soggetti secchi e di quelli danneggiati od affetti da fitopatie. Le ulteriori matricine necessarie a raggiungere la densita' minima sono scelte tra le piante di migliore conformazione nate da seme od i polloni di migliore sviluppo e stato fitosanitario appartenenti alle specie sopra indicate o, in mancanza di queste alle altre specie arboree od arborescenti costituenti il soprassuolo. 3. Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno, fatto salvo il rilascio di tutte le eventuali matricine di specie quercine e di faggio presenti fino al raggiungimento del limite minimo complessivo di 60 per ettaro, e' ammessa una densita' minima di 30 matricine di castagno per ettaro. 4. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano, salice, nocciolo e pioppo non e' richiesto il rilascio di matricine di dette specie ma devono essere preservate dal taglio, entro i limiti di cui al comma 3, tutte le eventuali matricine di specie quercine, faggio e castagno, fatti salvi i soggetti secchi o gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.