Art. 24.
              Tagli di utilizzazione dei cedui semplici
    1.  Nei  tagli  di utilizzazione dei cedui semplici devono essere
rilasciate  almeno  60 matricine ad ettaro, uniformemente distribuite
sulla superficie oggetto di taglio.
    2.  Le  matricine  sono scelte prioritariamente tra i soggetti di
specie  quercine, privilegiando le piante di farnia, rovere, sughera,
faggio  e  castagno. Almeno per il 50% del numero minimo indicato nel
presente  regolamento  sono  scelte  tra  le  matricine rilasciate al
taglio  precedente,  fatto  salvo  il taglio dei soggetti secchi e di
quelli  danneggiati  od  affetti da fitopatie. Le ulteriori matricine
necessarie a raggiungere la densita' minima sono scelte tra le piante
di  migliore  conformazione  nate  da  seme  od i polloni di migliore
sviluppo   e  stato  fitosanitario  appartenenti  alle  specie  sopra
indicate  o,  in  mancanza  di  queste  alle  altre specie arboree od
arborescenti costituenti il soprassuolo.
    3.  Nei boschi puri o misti a prevalenza di castagno, fatto salvo
il  rilascio  di tutte le eventuali matricine di specie quercine e di
faggio  presenti fino al raggiungimento del limite minimo complessivo
di  60  per ettaro, e' ammessa una densita' minima di 30 matricine di
castagno per ettaro.
    4. Nei boschi cedui puri o misti a prevalenza di robinia, ontano,
salice,  nocciolo  e pioppo non e' richiesto il rilascio di matricine
di  dette  specie  ma  devono  essere  preservate dal taglio, entro i
limiti  di  cui  al  comma  3, tutte le eventuali matricine di specie
quercine,  faggio  e  castagno,  fatti  salvi  i  soggetti  secchi  o
gravemente danneggiati od affetti da fitopatie.