Art. 25.
         Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo
    1.  Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate
almeno  40  matricine  ad  ettaro,  uniformemente  distribuite  sulla
superficie  oggetto  di  taglio  e  scelte  con le modalita' indicate
all'Art. 24.
    2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i
polloni  che  appartengono alla classe di eta' piu' avanzata, purche'
abbiano  raggiunto  l'eta'  del turno, rilasciando i rimanenti, fatto
salvo  un  moderato  diradamento  selettivo  con criterio colturale e
l'eliminazione   dei   polloni   secchi,   gravemente  danneggiati  o
deperienti.  Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate
a raso le ceppaie di altre specie purche' i polloni abbiano raggiunto
l'eta' del turno.
    3.  Tra  un  taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo
minimo pari ad un terzo del turno di cui all'Art. 23.