Art. 25. Taglio dei boschi cedui semplici trattati a sterzo 1. Nei cedui semplici trattati a sterzo devono essere rilasciate almeno 40 matricine ad ettaro, uniformemente distribuite sulla superficie oggetto di taglio e scelte con le modalita' indicate all'Art. 24. 2. Nei cedui semplici trattati a sterzo possono essere tagliati i polloni che appartengono alla classe di eta' piu' avanzata, purche' abbiano raggiunto l'eta' del turno, rilasciando i rimanenti, fatto salvo un moderato diradamento selettivo con criterio colturale e l'eliminazione dei polloni secchi, gravemente danneggiati o deperienti. Nei cedui puri o misti di faggio possono essere trattate a raso le ceppaie di altre specie purche' i polloni abbiano raggiunto l'eta' del turno. 3. Tra un taglio ed il successivo deve intercorrere un periodo minimo pari ad un terzo del turno di cui all'Art. 23.