Art. 26. Taglio dei boschi cedui composti o intensamente matricinati 1. Nei cedui composti si applicano le norme relative ai cedui semplici delle stesse specie, fatto salvo che la densita' minima di matricine dopo il taglio deve essere di almeno 160 per ettaro. La scelta delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri indicati per i cedui semplici, almeno 80 delle matricine rilasciate devono essere di classe di eta' uguale o superiore a due turni, assicurando la distribuzione tra tutte le classi di eta' esistenti (possibilmente 50 di due turni e 30 di tre o piu' turni).