Art. 26.
     Taglio dei boschi cedui composti o intensamente matricinati
    1.  Nei  cedui  composti  si applicano le norme relative ai cedui
semplici  delle  stesse specie, fatto salvo che la densita' minima di
matricine  dopo  il  taglio  deve essere di almeno 160 per ettaro. La
scelta  delle matricine deve essere effettuata con gli stessi criteri
indicati  per  i cedui semplici, almeno 80 delle matricine rilasciate
devono  essere  di  classe  di  eta'  uguale o superiore a due turni,
assicurando  la  distribuzione  tra tutte le classi di eta' esistenti
(possibilmente 50 di due turni e 30 di tre o piu' turni).