Art. 28.
                 Taglio dei boschi cedui coniferati
    1. I boschi cediti coniferati sono soggetti alle stesse norme dei
corrispondenti  cedui  non  coniferati, fatte salve le seguenti norme
tecniche relative alle piante di conifere:
      a) le conifere sono escluse dal conteggio delle matricine;
      b) le  piante  di  conifere  isolate  devono essere rilasciate,
fatti salvi:
        1)   i   soggetti   secchi,  divelti,  stroncati,  gravemente
danneggiati o inclinati;
        2) i soggetti deperienti o affetti da evidenti fitopatie;
        3)  le  piante  di  conifere che ostacolano lo sviluppo delle
matricine  di  latifoglie, escluso pino domestico, abete rosso, abete
bianco, duglasia e cipresso;
        4)  le  piante  che hanno raggiunto l'eta' del turno previsto
all'Art. 32 o il diametro di 40 centimetri, delle quali e' consentito
il taglio fino a un massimo di 10 per ettaro;
        5)  le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero e laricio, di
diametro  superiore  a  10  centimetri,  delle quali e' consentito il
taglio delle piante isolate fino ad un massimo di 40 per ettaro;
      c) nei  gruppi  di  conifere possono essere effettuati tagli di
sfollo  o  diradamento  tendenti  a  rilasciare  le piante di maggior
diametro,  di miglior sviluppo e conformazione, fino a un massimo del
40% dei soggetti presenti;
      d) la  rinnovazione  e  le  giovani  piante  di  pino d'Aleppo,
marittimo, nero e laricio, con diametro fino a 10 centimetri, possono
essere  oggetto di taglio al fine di contenere la diffusione di dette
specie;
      e) in  tutti  i  casi previsti alle lettere b) e d) deve essere
curata  la  sostituzione delle piante di conifere tagliate attraverso
il  rilascio  di  idonei  polloni  o  matricine  di  latifoglie o, in
alternativa,  attraverso  la rinnovazione di conifere, con preferenza
per il pino domestico, l'abete bianco, l'abete rosso e il cipresso.
    2.    Il    taglio    delle    conifere   deve   essere   attuato
contemporaneamente a quello del ceduo.
    3. Interventi sulle piante di conifere a carattere piu' intensivo
rispetto  ai criteri di cui al comma 1, volti alla sostituzione delle
conifere    stesse    con    latifoglie,   sono   consentiti   previa
autorizzazione.