Art. 30. Norme generali 1. Sono soggetti alle norme della presente sezione i seguenti boschi: a) tutti i boschi i cui soprassuoli sono di origine gamica, comprese le neoformazioni forestali composte di specie arboree, con esclusione della robinia e delle neoformazioni di cui all'Art. 3, comma 4 della legge forestale; b) i boschi costituiti da fustaie transitorie originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui; c) le fustaie su ceduo, cioe' i boschi in cui le chiome delle matricine, di qualunque eta' od origine, sommate alle chiome delle conifere eventualmente presenti. hanno un area di insidenza superiore al 70%. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si considerano: a) "Boschi coetanei", quelli il cui soprassuolo e' costituito da piante della stessa eta'; sono assimilati ai boschi coetanei i soprassuoli coetaneiformi, cioe' quelli che, pur costituiti da piante di diversa eta', hanno struttura e differenziazione diametrica tipica dei boschi coetanei; b) "Boschi disetanei", quelli il cui soprassuolo e' costituito da piante di eta' e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a gruppi. Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo irregolare, cioe' non decisamente coetaneo ne' disetaneo, e comunque tutti quelli non classificabili come coetanei o coetaneiformi; c) "Boschi puri" di una determinata specie, quelli in cui, facendo riferimento alla superficie oggetto di taglio, le altre specie forestali arboree sono presenti in proporzione limitata e comunque non superiore al 10% della copertura. Quando nella superficie oggetto di taglio sono chiaramente distinguibili soprassuoli a diversa composizione specifica, in ciascuno di essi si applicano le relative norme; d) "Boschi a prevalenza di una o piu' specie", quelli in cui dette specie determinano almeno il 70% della copertura.