Art. 30.
                           Norme generali
    1.  Sono  soggetti  alle  norme della presente sezione i seguenti
boschi:
      a) tutti  i  boschi  i  cui soprassuoli sono di origine gamica,
comprese  le  neoformazioni forestali composte di specie arboree, con
esclusione  della  robinia  e  delle neoformazioni di cui all'Art. 3,
comma 4 della legge forestale;
      b) i  boschi  costituiti  da fustaie transitorie originatesi da
tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui;
      c) le  fustaie  su ceduo, cioe' i boschi in cui le chiome delle
matricine,  di  qualunque  eta' od origine, sommate alle chiome delle
conifere eventualmente presenti. hanno un area di insidenza superiore
al 70%.
    2.   Ai   fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento  si
considerano:
      a) "Boschi  coetanei",  quelli il cui soprassuolo e' costituito
da  piante  della  stessa  eta'; sono assimilati ai boschi coetanei i
soprassuoli coetaneiformi, cioe' quelli che, pur costituiti da piante
di diversa eta', hanno struttura e differenziazione diametrica tipica
dei boschi coetanei;
      b) "Boschi  disetanei", quelli il cui soprassuolo e' costituito
da  piante  di  eta'  e sviluppo diversi, distribuite per pedale od a
gruppi.  Sono assimilati ai boschi disetanei i boschi con soprassuolo
irregolare,  cioe' non decisamente coetaneo ne' disetaneo, e comunque
tutti quelli non classificabili come coetanei o coetaneiformi;
      c) "Boschi  puri"  di  una  determinata  specie, quelli in cui,
facendo  riferimento  alla  superficie  oggetto  di  taglio, le altre
specie  forestali  arboree  sono  presenti  in proporzione limitata e
comunque   non   superiore  al  10%  della  copertura.  Quando  nella
superficie   oggetto   di   taglio   sono  chiaramente  distinguibili
soprassuoli  a diversa composizione specifica, in ciascuno di essi si
applicano le relative norme;
      d) "Boschi  a  prevalenza  di una o piu' specie", quelli in cui
dette specie determinano almeno il 70% della copertura.