Art. 31.
       Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee
    1.  Sono consentiti, previa dichiarazione, i tagli di diradamento
e  di  sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densita' colma
attuati  nei  limiti  ed in conformita' alle norme tecniche di cui al
presente  articolo. Si intendono a densita' colma i boschi in cui sia
stato raggiunto il contatto delle chiome.
    2. Sono soggetti ad autorizzazione:
      a) i  tagli  di  diradamento o di sfollo d'intensita maggiore o
con  modalita'  diverse  dalle  norme  tecniche  indicate  nei  commi
successivi purche' siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo
della fustaia senza comprometterne la stabilita';
      b) i diradamenti nelle fustaie a densita' non colma;
      c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a piu' del 25%
di  latifoglie,  nonche' nelle fustaie di faggio miste a piu' del 25%
di conifere, fatta eccezione per i boschi in cui detta mescolanza sia
per  gruppi  ben  distinti,  di  superficie  superiore  a 2.000 metri
quadrati, che sono in tal caso esclusi dall'intervento o assoggettati
alle specifiche norme.
    3.  L'autorizzazione  di cui al comma 2 puo' essere acquisita per
silenzio-assenso,   decorsi   i  termini  previsti  per  il  rilascio
dell'autorizzazione  stessa,  purche'  la domanda sia corredata da un
progetto  di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e
dei  terreni  oggetto  di  intervento  e  in cui siano specificate le
tecniche  d'intervento. idonee a garantire il migliore sviluppo della
fustaia senza comprometterne la stabilita'.
    4.  E'  consentita  l'esecuzione  di  tagli di sfollo in boschi a
densita'  colma  di  eta'  inferiore  a  15  anni  purche'  non venga
asportato  piu' di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il
successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 5 anni.
    5.  I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di eta'
uguale  o  superiore  a  15  anni.  Tra un taglio di diradamento e il
successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 7 anni.
    6.  E'  consentita  l'esecuzione  di  tagli  di  diradamento  che
comportino l'asportazione:
      a) di  un massimo di un terzo delle piante vive presenti per le
fustaie di duglasia, di pini (tutte le specie) e di abete rosso;
      b) di un massimo di un quarto delle piante vive presenti per le
fustaie di altre specie.
    7.  I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di maggior
diametro, di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire
la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una
copertura  residua di almeno il 75%, quanto piu' possibile uniforme e
senza  creare  rilevanti  chiarie.  In  tutte  le  fustaie  le piante
presenti sui margini del bosco (confine con aree non boscate) possono
essere tagliate entro la percentuale massima di un quarto.
    8.  Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a
densita'  colma  di  duglasia,  di  pini (tutte le specie) e di abete
rosso  che  non  hanno  superato  l'eta'  di 30 anni, che derivano da
rimboschimento  con  impianto  a  file  ed in cui tali file risultano
ancora  facilmente individuabili, e' ammessa l'esecuzione di tagli di
diradamento geometrico che comportino al massimo in alternativa:
      a) l'eliminazione di una fila su tre;
      b) l'eliminazione  di una fila su cinque effettuando sulle file
residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25% delle
piante residue.
    9.  Nelle  fustaie  di  conifere,  in cui le stesse costituiscono
almeno  il  90%  della copertura, devono essere escluse dal taglio le
piante di latifoglie. In tale caso possono altresi' essere utilizzate
le  piante  di  conifere  che compromettono lo sviluppo di latifoglie
candidate  a  costituire la fustaia matura. E' ammesso il diradamento
dei polloni sulle singole ceppaie.
    10.  In  tutte  le  fustaie  devono  essere escluse dal taglio le
specie  secondarie  o  sporadiche  di  cui  all'Art. 15 con i criteri
indicati  nell'articolo  stesso. Nei tagli di sfollo e diradamento e'
ammesso il taglio delle piante secche, divelte o stroncate.
    11. Sulle piante, o polloni, rilasciate al taglio di diradamento,
sono  ammessi  solo  i  tagli di potatura e di rimonda che si rendano
necessari  a  seguito  di  eventuali  stroncature,  ferme restando le
cautele da adottarsi in base alle norme generali.