Art. 31. Tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee 1. Sono consentiti, previa dichiarazione, i tagli di diradamento e di sfollo delle fustaie coetanee o coetaneiformi a densita' colma attuati nei limiti ed in conformita' alle norme tecniche di cui al presente articolo. Si intendono a densita' colma i boschi in cui sia stato raggiunto il contatto delle chiome. 2. Sono soggetti ad autorizzazione: a) i tagli di diradamento o di sfollo d'intensita maggiore o con modalita' diverse dalle norme tecniche indicate nei commi successivi purche' siano finalizzati a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilita'; b) i diradamenti nelle fustaie a densita' non colma; c) i diradamenti nelle fustaie di conifere miste a piu' del 25% di latifoglie, nonche' nelle fustaie di faggio miste a piu' del 25% di conifere, fatta eccezione per i boschi in cui detta mescolanza sia per gruppi ben distinti, di superficie superiore a 2.000 metri quadrati, che sono in tal caso esclusi dall'intervento o assoggettati alle specifiche norme. 3. L'autorizzazione di cui al comma 2 puo' essere acquisita per silenzio-assenso, decorsi i termini previsti per il rilascio dell'autorizzazione stessa, purche' la domanda sia corredata da un progetto di taglio che evidenzi le caratteristiche del soprassuolo e dei terreni oggetto di intervento e in cui siano specificate le tecniche d'intervento. idonee a garantire il migliore sviluppo della fustaia senza comprometterne la stabilita'. 4. E' consentita l'esecuzione di tagli di sfollo in boschi a densita' colma di eta' inferiore a 15 anni purche' non venga asportato piu' di un terzo delle piante presenti. Tra un taglio e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 5 anni. 5. I tagli di diradamento sono effettuati in soprassuoli di eta' uguale o superiore a 15 anni. Tra un taglio di diradamento e il successivo deve intercorrere un tempo non inferiore a 7 anni. 6. E' consentita l'esecuzione di tagli di diradamento che comportino l'asportazione: a) di un massimo di un terzo delle piante vive presenti per le fustaie di duglasia, di pini (tutte le specie) e di abete rosso; b) di un massimo di un quarto delle piante vive presenti per le fustaie di altre specie. 7. I tagli di diradamento devono rilasciare le piante di maggior diametro, di migliore sviluppo e conformazione candidate a costituire la fustaia matura e devono essere condotti in modo da determinare una copertura residua di almeno il 75%, quanto piu' possibile uniforme e senza creare rilevanti chiarie. In tutte le fustaie le piante presenti sui margini del bosco (confine con aree non boscate) possono essere tagliate entro la percentuale massima di un quarto. 8. Limitatamente al primo taglio di diradamento, nelle fustaie a densita' colma di duglasia, di pini (tutte le specie) e di abete rosso che non hanno superato l'eta' di 30 anni, che derivano da rimboschimento con impianto a file ed in cui tali file risultano ancora facilmente individuabili, e' ammessa l'esecuzione di tagli di diradamento geometrico che comportino al massimo in alternativa: a) l'eliminazione di una fila su tre; b) l'eliminazione di una fila su cinque effettuando sulle file residue un diradamento dal basso che asporti un massimo del 25% delle piante residue. 9. Nelle fustaie di conifere, in cui le stesse costituiscono almeno il 90% della copertura, devono essere escluse dal taglio le piante di latifoglie. In tale caso possono altresi' essere utilizzate le piante di conifere che compromettono lo sviluppo di latifoglie candidate a costituire la fustaia matura. E' ammesso il diradamento dei polloni sulle singole ceppaie. 10. In tutte le fustaie devono essere escluse dal taglio le specie secondarie o sporadiche di cui all'Art. 15 con i criteri indicati nell'articolo stesso. Nei tagli di sfollo e diradamento e' ammesso il taglio delle piante secche, divelte o stroncate. 11. Sulle piante, o polloni, rilasciate al taglio di diradamento, sono ammessi solo i tagli di potatura e di rimonda che si rendano necessari a seguito di eventuali stroncature, ferme restando le cautele da adottarsi in base alle norme generali.