Art. 32.
                    Turni delle fustaie coetanee
    1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto
elencate   i  turni  minimi  sono  fissati  alle  seguenti  eta',  da
considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi:
      a) anni 20 per le fustaie di ontano, salice o pioppo;
      b) anni  40  per le fustaie di pino marittimo, insigne, strobo,
excelso;
      c) anni 40 per le fustaie di castagno;
      d) anni 50 per le fustaie di pino d'Aleppo, nero e laricio;
      e) anni 50 per le fustaie di duglasia;
      f) anni  50  per  le  fustaie  di  chamaecyparis  e di cipressi
americani;
      g) anni 60 per le fustaie di aceri e frassini;
      h) anni 70 per le fustaie di abete bianco o rosso;
      i) anni 70 per le fustaie di pino silvestre;
      j) anni 70 perle fustaie di cedro;
      k) anni 80 per le fustaie di pino domestico e di cipresso;
      l) anni 80 per le fustaie di cerro;
      m) anni 90 per le fustaie di altre querce e di faggio.
    2.   Nelle  fustaie  di  transizione,  originatesi  da  tagli  di
avviamento  ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati
turni  inferiori  ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo
di  origine  agamica  rendano  opportuno  un  anticipo  della fase di
rinnovazione.
    3.  Per le specie non indicate e per le formazioni miste il turno
e' fissato caso per caso in sede di autorizzazione.