Art. 32. Turni delle fustaie coetanee 1. Per le fustaie coetanee pure o a prevalenza delle specie sotto elencate i turni minimi sono fissati alle seguenti eta', da considerarsi medie nel caso di soprassuoli coetaneiformi: a) anni 20 per le fustaie di ontano, salice o pioppo; b) anni 40 per le fustaie di pino marittimo, insigne, strobo, excelso; c) anni 40 per le fustaie di castagno; d) anni 50 per le fustaie di pino d'Aleppo, nero e laricio; e) anni 50 per le fustaie di duglasia; f) anni 50 per le fustaie di chamaecyparis e di cipressi americani; g) anni 60 per le fustaie di aceri e frassini; h) anni 70 per le fustaie di abete bianco o rosso; i) anni 70 per le fustaie di pino silvestre; j) anni 70 perle fustaie di cedro; k) anni 80 per le fustaie di pino domestico e di cipresso; l) anni 80 per le fustaie di cerro; m) anni 90 per le fustaie di altre querce e di faggio. 2. Nelle fustaie di transizione, originatesi da tagli di avviamento ad alto fusto di boschi cedui, possono essere autorizzati turni inferiori ove le condizioni di invecchiamento del soprassuolo di origine agamica rendano opportuno un anticipo della fase di rinnovazione. 3. Per le specie non indicate e per le formazioni miste il turno e' fissato caso per caso in sede di autorizzazione.