Art. 34.
   Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce
    1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale e' ammesso il
trattamento  con  tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la
rinnovazione   naturale   od   artificiale,   il   mantenimento   del
soprassuolo.
    2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad
un ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare
continuita'  tra  le  tagliate  prima  di  5  anni. La contiguita' e'
interrotta  dal  rilascio  di  fasce  boscate  di almeno 100 metri di
larghezza.  Ai  fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme
previste dall'Art. 22, comma 8.
    3.  Nei  casi  in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente
insediamento  della  rinnovazione  naturale, nonche' quando a seguito
del  taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, e' prescritto
il  ricorso  alla  rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse
specie  del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie
consentite o prescritte dal presente regolamento.
    4. L'attuazione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta
a preventiva costituzione di deposito cauzionale nelle forme previste
dall'Art. 10.