Art. 34. Trattamento delle fustaie coetanee con tagli a buche o strisce 1. Nelle fustaie di conifere di origine artificiale e' ammesso il trattamento con tagli a buche o strisce al fine di ottenere, con la rinnovazione naturale od artificiale, il mantenimento del soprassuolo. 2. I tagli di cui al comma 1 devono avere estensione inferiore ad un ettaro e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare continuita' tra le tagliate prima di 5 anni. La contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'Art. 22, comma 8. 3. Nei casi in cui sia prevedibile il mancato od insufficiente insediamento della rinnovazione naturale, nonche' quando a seguito del taglio la rinnovazione naturale sia insufficiente, e' prescritto il ricorso alla rinnovazione artificiale da attuarsi con le stesse specie del soprassuolo maturo, fatte salve le sostituzioni di specie consentite o prescritte dal presente regolamento. 4. L'attuazione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta a preventiva costituzione di deposito cauzionale nelle forme previste dall'Art. 10.