Art. 35.
Tagli  per  la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento
                              disetaneo
    1.  Nelle  fustaie  coetanee  di  qualunque specie sono ammessi i
tagli   volti   alla   trasformazione  del  trattamento  coetaneo  in
trattamento  disetaneo  con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere
fustaie  miste  disetanee,  favorendo  la  rinnovazione  naturale  ed
aumentando la stabilita' fisica e biologica del soprassuolo.
    2.  Tale  trasformazione  deve  essere  effettuata  con  tagli di
selezione,  da  attuarsi  a  distanza di almeno 10 anni, favorendo la
differenziazione della struttura verticale mediante:
      a) la  permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non
divengano deperienti;
      b) lo  sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando
la  stessa  dalla  vegetazione  infestante,  dalle  piante  del piano
intermedio e dai soggetti dominanti deperienti.
    3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta
ad  autorizzazione  previa presentazione di un progetto di taglio nel
caso  di  tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da
piani  di  gestione  o  di taglio. L'ente competente puo' chiedere la
preventiva individuazione delle piante da abbattere.