Art. 35. Tagli per la trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo 1. Nelle fustaie coetanee di qualunque specie sono ammessi i tagli volti alla trasformazione del trattamento coetaneo in trattamento disetaneo con l'obiettivo, a lungo termine, di ottenere fustaie miste disetanee, favorendo la rinnovazione naturale ed aumentando la stabilita' fisica e biologica del soprassuolo. 2. Tale trasformazione deve essere effettuata con tagli di selezione, da attuarsi a distanza di almeno 10 anni, favorendo la differenziazione della struttura verticale mediante: a) la permanenza di piante di grosse dimensioni fino a che non divengano deperienti; b) lo sviluppo della rinnovazione naturale presente, liberando la stessa dalla vegetazione infestante, dalle piante del piano intermedio e dai soggetti dominanti deperienti. 3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente puo' chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.