Art. 36.
                 Trattamento delle fustaie disetanee
    1.  Nelle  fustaie  disetanee  ed in quelle irregolari e' ammesso
esclusivamente  il  taglio saltuario attuato con periodo di curazione
non inferiore a 10 anni.
    2.   Il   taglio   deve  regolare  la  densita'  del  soprassuolo
intervenendo  proporzionalmente  nelle varie classi diametriche senza
alterare   la  composizione  specifica  del  bosco,  fatta  salva  la
riduzione  della  componente  di  conifere quando cio' sia funzionale
alla   riduzione   del  rischio  di  incendio  od  all'aumento  della
mescolanza di specie.
    3.  Il  taglio  deve  essere  eseguito  rilasciando i soggetti di
migliore  portamento  e  stato  fitosanitario,  favorendo lo sviluppo
della  rinnovazione  naturale  presente  ed intervenendo sulle piante
mature  o  stramature  solo  dove  la  loro eliminazione non comporti
pregiudizio  alla normale densita' del bosco e dove sia assicurata la
sostituzione  dei  soggetti  asportati  con  altre  piante  di sicuro
avvenire.
    4.  Nell'esecuzione  del  taglio  deve  essere  posta  la massima
attenzione  al  fine  di  contenere  i  danni alle piante destinate a
rimanere  a  dotazione  del  bosco,  anche  adottando tecniche per la
caduta controllata dei soggetti di maggiore dimensioni.
    5. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta
ad  autorizzazione  previa presentazione di un progetto di taglio nel
caso  di  tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da
piani  di  gestione  o  di taglio. L'ente competente puo' chiedere la
preventiva individuazione delle piante da abbattere.