Art. 37. Trattamento delle fustaie su ceduo 1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma, il trattamento previsto per le fustaie disetanee od irregolari, utilizzando anche i polloni di migliore sviluppo per sostituire i soggetti deperienti, stramaturi o le piante di pino d'Aleppo, marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonche' per rendere uniforme la densita' della componente di alto fusto. 2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente di alto fusto, di cui al comma 1, puo' essere autorizzata la ceduazione dei polloni che abbiano eta' compresa tra quella del turno minimo e 36 anni. Oltre la suddetta eta' e', di norma, autorizzabile la ceduazione dei polloni di castagno e di carpino mentre sulle ceppaie delle altre specie principali deve essere rilasciato il pollone di migliore sviluppo su quelle con due polloni ed almeno un secondo pollone su quelle con tre o piu' polloni. Le eventuali piante o polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione di questa specie. 3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto di taglio nel caso di tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da piani di gestione o di taglio. L'ente competente puo' chiedere la preventiva individuazione delle piante da abbattere.