Art. 37.
                 Trattamento delle fustaie su ceduo
    1. Per il trattamento delle fustaie su ceduo si adotta, di norma,
il  trattamento  previsto  per  le  fustaie  disetanee od irregolari,
utilizzando  anche  i  polloni  di migliore sviluppo per sostituire i
soggetti  deperienti,  stramaturi  o  le  piante  di  pino  d'Aleppo,
marittimo, nero o laricio o le conifere esotiche, nonche' per rendere
uniforme la densita' della componente di alto fusto.
    2. Subordinatamente alle esigenze di trattamento della componente
di  alto  fusto,  di  cui  al  comma  1,  puo'  essere autorizzata la
ceduazione dei polloni che abbiano eta' compresa tra quella del turno
minimo  e 36 anni. Oltre la suddetta eta' e', di norma, autorizzabile
la  ceduazione  dei  polloni  di  castagno  e di carpino mentre sulle
ceppaie  delle  altre  specie  principali  deve  essere rilasciato il
pollone  di  migliore sviluppo su quelle con due polloni ed almeno un
secondo pollone su quelle con tre o piu' polloni. Le eventuali piante
o  polloni di robinia sono trattati in modo da limitare la diffusione
di questa specie.
    3. L'esecuzione dei tagli di cui al presente articolo e' soggetta
ad  autorizzazione  previa presentazione di un progetto di taglio nel
caso  di  tagliate di superficie superiore a 3 ettari non previste da
piani  di  gestione  o  di taglio. L'ente competente puo' chiedere la
preventiva individuazione delle piante da abbattere.