Art. 38. Tagli a raso di fustaie 1. Ai sensi delle presenti norme, s'intende per taglio a raso di fustaia un taglio di superficie uguale o superiore ad un ettaro che comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente. 2. I tagli a raso sono consentiti nelle fustaie coetanee di origine artificiale purche' ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di assestamento regolarmente approvati; b) siano effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano motivati dalle caratteristiche di instabilita' e senescenza del soprassuolo associate ad assenza di rinnovazione naturale e alla prevedibile assenza della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli successivi; c) siano motivati da interesse pubblico e in particolare da finalita' paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico intervento selvicolturale di utilizzazione idoneo a mantenere una determinata tipologia di fustaia di particolare rilevanza storica, ambientale e paesaggistica. 3. I tagli a raso delle fustaie devono avere estensione non superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine di evitare continuita' tra le tagliate prima di 5 anni. La contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono le norme previste dall'Art. 22, comma 8. 4. L'esecuzione dei tagli a raso delle fustaie e' soggetta ad autorizzazione, previa presentazione di progetto di taglio nel caso di tagliate non previste da piani di gestione o di taglio, ed e' condizionata, anche mediante costituzione obbligatoria di deposito cauzionale, alla rinnovazione artificiale del soprassuolo da eseguire entro l'anno silvano successivo a quello del taglio.