Art. 38.
                       Tagli a raso di fustaie
    1.  Ai sensi delle presenti norme, s'intende per taglio a raso di
fustaia  un  taglio di superficie uguale o superiore ad un ettaro che
comporta il taglio dell'intero soprassuolo presente.
    2.  I  tagli  a  raso  sono  consentiti nelle fustaie coetanee di
origine   artificiale  purche'  ricorra  almeno  una  delle  seguenti
condizioni:
      a) siano previsti da piani di gestione, da piani di taglio o di
assestamento regolarmente approvati;
      b) siano  effettuati ai fini della difesa fitosanitaria o siano
motivati  dalle  caratteristiche  di  instabilita'  e  senescenza del
soprassuolo  associate  ad  assenza  di  rinnovazione naturale e alla
prevedibile  assenza  della stessa a seguito dell'esecuzione di tagli
successivi;
      c) siano  motivati  da  interesse  pubblico e in particolare da
finalita'  paesaggistiche quando il taglio a raso costituisce l'unico
intervento  selvicolturale  di  utilizzazione  idoneo a mantenere una
determinata  tipologia  di  fustaia di particolare rilevanza storica,
ambientale e paesaggistica.
    3.  I  tagli  a  raso  delle  fustaie devono avere estensione non
superiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello spazio al fine
di   evitare  continuita'  tra  le  tagliate  prima  di  5  anni.  La
contiguita' e' interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100
metri  di  larghezza. Ai fini dell'individuazione delle fasce valgono
le norme previste dall'Art. 22, comma 8.
    4.  L'esecuzione  dei  tagli  a raso delle fustaie e' soggetta ad
autorizzazione,  previa  presentazione di progetto di taglio nel caso
di  tagliate  non  previste  da  piani di gestione o di taglio, ed e'
condizionata,  anche  mediante  costituzione obbligatoria di deposito
cauzionale, alla rinnovazione artificiale del soprassuolo da eseguire
entro l'anno silvano successivo a quello del taglio.