Art. 4.
Termini   dei  procedimenti  amministrativi  relativi  a  domande  di
                  autorizzazione o a dichiarazioni
    1.  I  procedimenti  relativi  a  domande  di  autorizzazione  si
concludono  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di ricevimento
della  domanda,  fatta eccezione per quelli relativi ad interventi da
realizzarsi  nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali
e  nelle  riserve naturali, di cui all'Art. 68 della legge forestale,
per  i  quali i termini si conformano a quanto previsto dall'Art. 13)
della legge n. 394/1991.
    2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione
dell'autorizzazione  per  silenzio-assenso, la stessa deve intendersi
rilasciata  alla  scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che
entro  tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego o di
sospensione.
    3.  Le  dichiarazioni di taglio o di inizio lavori previste dalla
legge   forestale   o   presente  regolamento,  di  seguito  chiamate
dichiarazioni,  sono  presentate  all'ente  competente  almeno  venti
giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori.  Entro  venti  giorni  dalla
presentazione  della  dichiarazione  l'ente  competente  comunica  il
divieto di dar corso agli interventi previsti nella dichiarazione nel
caso che gli stessi non siano conformi a quanto stabilito dalla legge
forestale  o  dal presente regolamento. Entro i suddetti venti giorni
l'ente  competente  puo'  dettare prescrizioni integrative necessarie
alla migliore esecuzione degli interventi previsti.
    4.  I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate
dai  Comuni  ai  sensi dell'Art. 42, comma 3 della legge forestale si
concludono  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di ricevimento
dell'istanza  comunale.  Il  provvedimento  di  autorizzazione  o  di
diniego e' trasmesso al comune; copia dell'autorizzazione deve essere
allegata  al provvedimento abilitativo comunale. Ai fini del rispetto
dei  termini  di  cui all'Art. 7 della legge regionale n. 52/1999, il
comune provvede ad inoltrare la domanda di autorizzazione entro sette
giorni  dalla  data  di  ricevimento della relativa documentazione da
parte dell'interessato.
    5.  Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate
di  tutti  i  dati  o della documentazione prevista non sono valide e
l'avvio  del  procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte
dell'interessato   dei  dati  o  della  documentazione  mancanti.  Il
responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati,
entro  venti  giorni per le dichiarazioni, ed entro trenta giorni per
le   autorizzazioni,   l'esigenza   di  integrare  la  documentazione
presentata  al  fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del
procedimento puo' accogliere domande o dichiarazioni corredate da una
documentazione  semplificata  qualora siano relative ad interventi di
modesta entita'.
    6.  Il  responsabile  del  procedimento  puo',  con provvedimento
motivato,  richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria
alla  valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche
degli  stessi  ed  a  quelle  dei  luoghi  in  cui  se  ne prevede la
realizzazione.  La  richiesta  interrompe, per una sola volta, e fino
alla  presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei
termini per la conclusione del procedimento amministrativo.
    7.  L'approvazione dei piani di tagli, dei piani di coltura e dei
piani di gestione, di cui, rispettivamente, agli articoli 48, 67 e 32
della  legge  forestale,  e'  di  competenza  della provincia, che si
esprime entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di
complessi  ricadenti  in  tutto  o  in  parte nell'ambito di un parco
nazionale,   regionale,   provinciale  o  di  una  riserva  naturale,
l'approvazione  dei  suddetti  piani  e'  subordinata  al  nulla osta
dell'ente  parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi
dell'Art. 13 della legge n. 394/1991.