Art. 4. Termini dei procedimenti amministrativi relativi a domande di autorizzazione o a dichiarazioni 1. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione si concludono entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda, fatta eccezione per quelli relativi ad interventi da realizzarsi nell'ambito dei parchi nazionali, regionali, provinciali e nelle riserve naturali, di cui all'Art. 68 della legge forestale, per i quali i termini si conformano a quanto previsto dall'Art. 13) della legge n. 394/1991. 2. Nei casi in cui il presente regolamento prevede l'acquisizione dell'autorizzazione per silenzio-assenso, la stessa deve intendersi rilasciata alla scadenza del termine indicato al comma 1, salvo che entro tale termine non sia adottato un provvedimento di diniego o di sospensione. 3. Le dichiarazioni di taglio o di inizio lavori previste dalla legge forestale o presente regolamento, di seguito chiamate dichiarazioni, sono presentate all'ente competente almeno venti giorni prima dell'inizio dei lavori. Entro venti giorni dalla presentazione della dichiarazione l'ente competente comunica il divieto di dar corso agli interventi previsti nella dichiarazione nel caso che gli stessi non siano conformi a quanto stabilito dalla legge forestale o dal presente regolamento. Entro i suddetti venti giorni l'ente competente puo' dettare prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti. 4. I procedimenti relativi a domande di autorizzazione inoltrate dai Comuni ai sensi dell'Art. 42, comma 3 della legge forestale si concludono entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento dell'istanza comunale. Il provvedimento di autorizzazione o di diniego e' trasmesso al comune; copia dell'autorizzazione deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale. Ai fini del rispetto dei termini di cui all'Art. 7 della legge regionale n. 52/1999, il comune provvede ad inoltrare la domanda di autorizzazione entro sette giorni dalla data di ricevimento della relativa documentazione da parte dell'interessato. 5. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni non corredate di tutti i dati o della documentazione prevista non sono valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito dell'invio da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancanti. Il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro venti giorni per le dichiarazioni, ed entro trenta giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio dell'istruttoria. Il responsabile del procedimento puo' accogliere domande o dichiarazioni corredate da una documentazione semplificata qualora siano relative ad interventi di modesta entita'. 6. Il responsabile del procedimento puo', con provvedimento motivato, richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e fino alla presentazione della documentazione richiesta, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. 7. L'approvazione dei piani di tagli, dei piani di coltura e dei piani di gestione, di cui, rispettivamente, agli articoli 48, 67 e 32 della legge forestale, e' di competenza della provincia, che si esprime entro novanta giorni dall'avvio del procedimento. Nel caso di complessi ricadenti in tutto o in parte nell'ambito di un parco nazionale, regionale, provinciale o di una riserva naturale, l'approvazione dei suddetti piani e' subordinata al nulla osta dell'ente parco o dell'organismo di gestione da rilasciarsi ai sensi dell'Art. 13 della legge n. 394/1991.