Art. 40.
           Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti
    1.   Ai  fini  dell'applicazione  del  presente  regolamento,  si
considerano aree di pertinenza di elettrodotti:
      a) per  le  linee  ad altissima tensione (oltre 150.000 volts):
una  fascia  di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei
conduttori aumentata di 9 metri per lato;
      b) per  le  linee  ad  alta  o  media  tensione:  una fascia di
larghezza  corrispondente  alla  proiezione  al  suolo dei conduttori
aumentata di 6 metri per lato;
      c) per  le  linee  in  cavo  isolato:  una  fascia di larghezza
corrispondente  alla  proiezione al suolo dei conduttori aumentata di
1,5 metri per lato.
    2.  Nelle  aree  di  pertinenza  delle linee ad altissima, alta e
media  tensione  e'  consentito  il  taglio degli arbusti e del bosco
ceduo  che abbia raggiunto l'eta' del turno minimo, senza obbligo del
rilascio  di  matricine.  E' inoltre consentito il taglio di tutte le
piante  o  polloni  la  cui  chioma  sia  posta a meno di 5 metri dai
conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei 2 anni
successivi anche in deroga alle norme relative ai turni minimi.
    3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato e' sempre
ammessa  la  potatura  delle chiome che interferiscono, o che possono
interferire  nei  due  anni  successivi,  con il cavo stesso. Qualora
l'interferenza   della   chioma   con  la  linea  elettrica  non  sia
risolvibile  tramite  potatura  e'  ammesso  il  taglio  delle piante
radicate  nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi
e'  ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono
cadere sui conduttori.
    4.  Il  taglio  di manutenzione puo' essere attuato durante tutto
l'anno  con  la  sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle
aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe
a tale limitazione per gli interventi di urgenza.