Art. 40. Tagli nelle aree di pertinenza di elettrodotti 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considerano aree di pertinenza di elettrodotti: a) per le linee ad altissima tensione (oltre 150.000 volts): una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 9 metri per lato; b) per le linee ad alta o media tensione: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 6 metri per lato; c) per le linee in cavo isolato: una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori aumentata di 1,5 metri per lato. 2. Nelle aree di pertinenza delle linee ad altissima, alta e media tensione e' consentito il taglio degli arbusti e del bosco ceduo che abbia raggiunto l'eta' del turno minimo, senza obbligo del rilascio di matricine. E' inoltre consentito il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di 5 metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei 2 anni successivi anche in deroga alle norme relative ai turni minimi. 3. Nelle aree di pertinenza delle linee in cavo isolato e' sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con il cavo stesso. Qualora l'interferenza della chioma con la linea elettrica non sia risolvibile tramite potatura e' ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi e' ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere sui conduttori. 4. Il taglio di manutenzione puo' essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota; sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.