Art. 41. Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico 1. Si considera area di pertinenza di altri reti di servizio pubblico (telefoniche, metanodotti, funivie, ecc.) una fascia di larghezza corrispondente alla proiezione al suolo dei conduttori o dell'area di transito di carrelli o cabine, aumentata di due metri per lato. 2. Nelle aree di pertinenza di cui al comma 1 e' sempre ammessa la potatura delle chiome che interferiscono, o che possono interferire nei due anni successivi, con i conduttori o con i carrelli o cabine. Qualora l'interferenza della chioma con la linea non sia risolvibile tramite potatura e' ammesso il taglio delle piante radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti i casi e' ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che possono cadere all'interno dell'area di pertinenza. 3. Il taglio di manutenzione puo' essere attuato durante tutto l'anno con la sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle aree poste al di sotto degli 800 metri di quota: sono ammesse deroghe a tale limitazione per gli interventi di urgenza.