Art. 41.
  Tagli nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico
    1.  Si  considera  area  di  pertinenza di altri reti di servizio
pubblico  (telefoniche,  metanodotti,  funivie,  ecc.)  una fascia di
larghezza  corrispondente  alla  proiezione al suolo dei conduttori o
dell'area  di  transito  di carrelli o cabine, aumentata di due metri
per lato.
    2.  Nelle  aree di pertinenza di cui al comma 1 e' sempre ammessa
la   potatura   delle   chiome  che  interferiscono,  o  che  possono
interferire  nei  due  anni  successivi,  con  i  conduttori  o con i
carrelli  o  cabine. Qualora l'interferenza della chioma con la linea
non  sia  risolvibile  tramite  potatura  e'  ammesso il taglio delle
piante  radicate nell'area di pertinenza della linea stessa. In tutti
i  casi  e' ammesso il taglio delle piante inclinate od instabili che
possono cadere all'interno dell'area di pertinenza.
    3.  Il  taglio  di manutenzione puo' essere attuato durante tutto
l'anno  con  la  sola esclusione dei mesi di luglio e di agosto nelle
aree poste al di sotto degli 800 metri di quota: sono ammesse deroghe
a tale limitazione per gli interventi di urgenza.