Art. 44.
Determinazione  delle  superfici  territoriali ammesse annualmente al
                               taglio
    1.  La  provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, determina per
ogni  bacino  o sottobacino idrografico la superficie massima che nei
dodici  mesi  successivi  al  1  settembre (anno silvano) puo' essere
sottoposta  a  tagli  suscettibili  di  determinare  oltre  il 70% di
scopertura del suolo.
    2.  Al  fine  di  determinare  le  caratteristiche  dei boschi la
provincia  si  avvale  dei  dati dell'inventario forestale regionale.
Possono  essere  presi  a  riferimento  altri  rilievi del patrimonio
forestale  qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio.
In  particolare  i  rilievi  effettuati  per  la  redazione del piano
territoriale  di  coordinamento  costituiscono, di norma, riferimento
per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche
del  territorio  nonche'  delle  caratteristiche  dei boschi quando i
rilievi abbiano sufficiente approfondimento.
    3. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle
superfici  annualmente  oggetto  di taglio sono i tagli a raso, anche
con  rilascio  di matricine, dei boschi cedui e i tagli delle fustaie
di cui agli articoli 34 e 38.
    4.  La  superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano
non  puo'  essere maggiore  della somma dei rapporti tra superficie e
turno minimo previsto per i vari tipi di boschi:


 ((Superficie B1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+...+
            (SuperficieBn/TurnoBn)).
    5.  La  determinazione  dei  rapporti  di  cui  al  comma  4,  e'
effettuata  sulla  base  del  livello  di  dettaglio delle conoscenze
disponibili,  di  cui  al  comma  2.  Se  non  sono  disponibili dati
di maggior  dettaglio  possono  essere  distinti semplicemente boschi
cedui  e  fustaie,  adottando turni medi determinati sulla base delle
specie prevalenti.
    6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione
superficiale  o  particolari  esigenze di regimazione delle acque, la
provincia  puo'  ridurre  la superficie massima ammissibile al taglio
per  limitare  la  scopertura  del  suolo  nei  bacini  o sottobacini
interessati o per tutelare aree o formazioni forestali di particolare
interesse ambientale.
    7.  Per ogni anno silvano la provincia, ai fini della valutazione
dell'ammissibilita'   delle   dichiarazioni   e  delle  richieste  di
autorizzazioni  di  taglio, deve detrarre dalla superficie massima di
cui  al  comma  4,  le  superfici da sottoporre a taglio previste per
l'anno   stesso   dai  piani  di  gestione  o  dai  piani  di  taglio
precedentemente   approvati   e   deve  tener  conto  della  data  di
presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni.
    8.  Per  le autorizzazioni o dichiarazioni con validita' per piu'
anni  silvani,  la  superficie  autorizzata  e'  computata per intero
nell'anno silvano d'inizio validita'.
    9.  Al  raggiungimento  della  superficie massima ammissibile per
ogni   anno  silvano,  le  ulteriori  dichiarazioni  o  richieste  di
autorizzazione    vengono   sospese,   dandone   comunicazione   agli
interessati,  e  posticipate  al  successivo  anno silvano, nel quale
hanno  priorita'  rispetto  alle  nuove  dichiarazioni e richieste di
autorizzazione.
    10.  Restano  salve,  anche  in  eccedenza  ai limiti fissati, le
autorizzazioni  gia'  rilasciate  prima  dell'entrata  in  vigore del
presente regolamento.