Art. 44. Determinazione delle superfici territoriali ammesse annualmente al taglio 1. La provincia, entro il 30 giugno di ogni anno, determina per ogni bacino o sottobacino idrografico la superficie massima che nei dodici mesi successivi al 1 settembre (anno silvano) puo' essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. 2. Al fine di determinare le caratteristiche dei boschi la provincia si avvale dei dati dell'inventario forestale regionale. Possono essere presi a riferimento altri rilievi del patrimonio forestale qualora questi ultimi riportino dati di maggior dettaglio. In particolare i rilievi effettuati per la redazione del piano territoriale di coordinamento costituiscono, di norma, riferimento per la valutazione delle caratteristiche ambientali ed idrogeologiche del territorio nonche' delle caratteristiche dei boschi quando i rilievi abbiano sufficiente approfondimento. 3. I tagli soggetti alla presente disciplina di limitazione delle superfici annualmente oggetto di taglio sono i tagli a raso, anche con rilascio di matricine, dei boschi cedui e i tagli delle fustaie di cui agli articoli 34 e 38. 4. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non puo' essere maggiore della somma dei rapporti tra superficie e turno minimo previsto per i vari tipi di boschi: ((Superficie B1/TurnoB1)+(SuperficieB2/TurnoB2)+...+ (SuperficieBn/TurnoBn)). 5. La determinazione dei rapporti di cui al comma 4, e' effettuata sulla base del livello di dettaglio delle conoscenze disponibili, di cui al comma 2. Se non sono disponibili dati di maggior dettaglio possono essere distinti semplicemente boschi cedui e fustaie, adottando turni medi determinati sulla base delle specie prevalenti. 6. Nelle aree ove sono individuati particolari rischi di erosione superficiale o particolari esigenze di regimazione delle acque, la provincia puo' ridurre la superficie massima ammissibile al taglio per limitare la scopertura del suolo nei bacini o sottobacini interessati o per tutelare aree o formazioni forestali di particolare interesse ambientale. 7. Per ogni anno silvano la provincia, ai fini della valutazione dell'ammissibilita' delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazioni di taglio, deve detrarre dalla superficie massima di cui al comma 4, le superfici da sottoporre a taglio previste per l'anno stesso dai piani di gestione o dai piani di taglio precedentemente approvati e deve tener conto della data di presentazione delle dichiarazioni o richieste di autorizzazioni. 8. Per le autorizzazioni o dichiarazioni con validita' per piu' anni silvani, la superficie autorizzata e' computata per intero nell'anno silvano d'inizio validita'. 9. Al raggiungimento della superficie massima ammissibile per ogni anno silvano, le ulteriori dichiarazioni o richieste di autorizzazione vengono sospese, dandone comunicazione agli interessati, e posticipate al successivo anno silvano, nel quale hanno priorita' rispetto alle nuove dichiarazioni e richieste di autorizzazione. 10. Restano salve, anche in eccedenza ai limiti fissati, le autorizzazioni gia' rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.