Art. 46.
                          Opere permanenti
    1.   Si   definiscono  permanenti  le  opere,  destinate  ad  uso
continuativo  o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attivita'
selvicolturali   ed   aziendali   in   genere.  In  particolare  sono
considerate permanenti le seguenti opere:
      a) "Strada  forestale":  strada'  permanente,  ad  uso privato,
destinata  al  transito  dei  veicoli aziendali, anche pesanti ove lo
consentano  le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con
la  viabilita'  pubblica  o  ad  uso  pubblico. Si tratta di norma di
strade  a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5
metri,  oltre  alle  banchine,  e  che in genere sono dotate di opere
permanenti per la regimazione delle acque (fossa laterale, pozzetti e
attraversamenti).  Possono  essere  dotate  di  piazzole  di scambio,
utilizzate anche come imposti per il legname;
      b) "Pista   forestale":  strada  permanente,  ad  uso  privato,
destinata  al  transito dei trattori o di altre macchine operatrici o
di  veicoli fuoristrada. Si distingue dalle vere e proprie strade per
la  minore  larghezza,  di  norma  inferiore  a  4  metri,  e  per la
discontinuita'  o  assenza  di  vere  e  proprie  opere permanenti di
regimazione  delle acque, affidata per lo piu' a sciacqui trasversali
nei tratti in maggiore pendenza;
      c) "Imposti  o piazzali permanenti": aree permanentemente prive
di  vegetazione  forestale  destinate ad accogliere il legname pronto
per  la  vendita  o  per  il  carico  su camion oppure destinate allo
stazionamento  di  macchine  ed  attrezzi da impiegare nell'attivita'
selvicolturale.
    2.  La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' soggetta ad
autorizzazione  previa  presentazione  di  un  progetto  esecutivo  e
valutazione  del  rapporto  tra l'entita' del tracciato previsto e la
superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilita' gia'
esistente.
    3.  La  realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' consentita
nel  rispetto  delle  disposizioni degli strumenti per il governo del
territorio  di  cui  al  capo III del titolo II della legge regionale
16 gennaio  1995,  n.  5  (Norme per il governo del territorio) ed e'
soggetta   alle  disposizioni  contenute  nella  legge  regionale  n.
52/1999.