Art. 46. Opere permanenti 1. Si definiscono permanenti le opere, destinate ad uso continuativo o ricorrente, per l'accesso al bosco e per le attivita' selvicolturali ed aziendali in genere. In particolare sono considerate permanenti le seguenti opere: a) "Strada forestale": strada' permanente, ad uso privato, destinata al transito dei veicoli aziendali, anche pesanti ove lo consentano le dimensioni, per il collegamento delle zone boscate con la viabilita' pubblica o ad uso pubblico. Si tratta di norma di strade a fondo migliorato, la cui carreggiata ha dimensioni da 3 a 5 metri, oltre alle banchine, e che in genere sono dotate di opere permanenti per la regimazione delle acque (fossa laterale, pozzetti e attraversamenti). Possono essere dotate di piazzole di scambio, utilizzate anche come imposti per il legname; b) "Pista forestale": strada permanente, ad uso privato, destinata al transito dei trattori o di altre macchine operatrici o di veicoli fuoristrada. Si distingue dalle vere e proprie strade per la minore larghezza, di norma inferiore a 4 metri, e per la discontinuita' o assenza di vere e proprie opere permanenti di regimazione delle acque, affidata per lo piu' a sciacqui trasversali nei tratti in maggiore pendenza; c) "Imposti o piazzali permanenti": aree permanentemente prive di vegetazione forestale destinate ad accogliere il legname pronto per la vendita o per il carico su camion oppure destinate allo stazionamento di macchine ed attrezzi da impiegare nell'attivita' selvicolturale. 2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione previa presentazione di un progetto esecutivo e valutazione del rapporto tra l'entita' del tracciato previsto e la superficie boscata servita, anche in riferimento alla viabilita' gia' esistente. 3. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' consentita nel rispetto delle disposizioni degli strumenti per il governo del territorio di cui al capo III del titolo II della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 (Norme per il governo del territorio) ed e' soggetta alle disposizioni contenute nella legge regionale n. 52/1999.