Art. 47. Opere temporanee 1. Si definiscono temporanee le opere il cui impiego e' limitato alla durata delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si considerano temporanee le seguenti opere: a) "Pista temporanea di esbosco": tracciato per il transito dei mezzi di servizio impiegati per la realizzazione degli interventi colturali nel bosco e per l'esbosco del legname. Si puo' trattare di tracciati esistenti, in quanto gia' utilizzati al precedente taglio e nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di vegetazione forestale, oppure di nuovi tracciati che comportano limitati movimenti e modificazioni del terreno, con larghezza massima di 3 metri con tolleranza massima, in caso di curve, del 20%, e altezza delle scarpate non superiore ad un metro; b) "Imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname": aree destinate all'accumulo in cataste del legname derivante dal taglio del bosco, poste in genere a lato delle strade o piste forestali. Puo' trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova realizzazione purche' di superficie limitata e con scarpate non superiori ad un metro; c) "Condotte, canali temporanei e linee di esbosco": interruzioni della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di terreno e senza estirpazione di ceppaie, al fine di esboscare il legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi. 2. L'apertura di nuove piste temporanee di cui al comma 1, lettera a) e' soggetta ad autorizzazione. 3. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di cui al comma 1, lettera b), che comporta movimenti di terra e' soggetta ad autorizzazione. 4. Alla domanda di autorizzazione e' allegata cartografia con l'indicazione del tracciato o dell'area, riscontrabili sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente. 5. La riapertura delle piste esistenti e' soggetta alle norme relative alle manutenzioni di cui all'Art. 49. 6. Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, le piste devono essere ripristinate in modo da garantirne il rapido rinsaldamento, mediante lo sbarramento al transito, il livellamento superficiale, la regolazione delle acque di scorrimento ed il trattenimento del terreno e, qualora necessario, anche con la messa in opera di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la ricopertura con strame organico (fogliame e ramaglia di varia pezzatura posta a diretto contatto con il terreno). L'ente competente puo' prescrivere che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori opere quando cio' sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene che le piste non siano piu' idonee o compatibili con l'assetto idrogeologico dell'area considerata. 7. Non e' soggetto ad autorizzazione il transito di mezzi meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco. 8. La realizzazione di imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname, di condotte, canali temporanei e linee di esbosco, di cui al comma l, lettere b) e c), che comporta unicamente il taglio della vegetazione esistente, non costituisce realizzazione di opera ed e' soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda della natura del taglio a cui l'intervento e' connesso. In tutti i casi si applicano le disposizioni del comma 5. Alla domanda di autorizzazione o alla dichiarazione deve essere allegata carta topografica con indicazione dei tracciati previsti e delle relative ampiezze. Nel caso di linee d'esbosco che si prevede vengano utilizzate per il transito di trattori e nel caso di imposti o piazzali temporanei, l'indicazione del tracciato o dell'area deve essere riscontrabile sul terreno mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente. 9. Qualora l'avvallamento o il trascinamento del legname o il transito di mezzi meccanici abbiano determinato la scopertura del suolo, devono essere attuati interventi di ripristino al termine delle operazioni di esbosco con le modalita' di cui al comma 5. Inoltre puo' essere richiesto in sede di autorizzazione il rimboschimento, per tracciati di larghezza superiore a 5 metri, qualora non sia prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi brevi e quando cio' sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica (pendenza, erodibilita' dei suoli, difficolta' di rinnovazione del soprassuolo).