Art. 47.
                          Opere temporanee
    1.  Si definiscono temporanee le opere il cui impiego e' limitato
alla  durata  delle operazioni colturali nel bosco. In particolare si
considerano temporanee le seguenti opere:
      a) "Pista temporanea di esbosco": tracciato per il transito dei
mezzi  di  servizio  impiegati  per la realizzazione degli interventi
colturali  nel bosco e per l'esbosco del legname. Si puo' trattare di
tracciati esistenti, in quanto gia' utilizzati al precedente taglio e
nel frattempo rinsaldatisi, con o senza il reinsediamento naturale di
vegetazione  forestale,  oppure  di  nuovi  tracciati  che comportano
limitati movimenti e modificazioni del terreno, con larghezza massima
di  3  metri  con  tolleranza  massima,  in caso di curve, del 20%, e
altezza delle scarpate non superiore ad un metro;
      b) "Imposti e piazzali temporanei per il deposito del legname":
aree  destinate  all'accumulo  in  cataste  del legname derivante dal
taglio  del  bosco,  poste  in  genere  a  lato  delle strade o piste
forestali.  Puo' trattarsi di imposti o piazzali esistenti o di nuova
realizzazione  purche'  di  superficie  limitata  e  con scarpate non
superiori ad un metro;
      c) "Condotte,   canali   temporanei   e   linee   di  esbosco":
interruzioni  della vegetazione forestale, attuate senza movimenti di
terreno  e  senza  estirpazione  di  ceppaie, al fine di esboscare il
legname con trattore, teleferiche, gru a cavo o altri mezzi.
    2.  L'apertura  di  nuove  piste  temporanee  di  cui al comma 1,
lettera a) e' soggetta ad autorizzazione.
    3.  La  realizzazione  di  imposti  e  piazzali temporanei per il
deposito  del  legname,  di  cui al comma 1, lettera b), che comporta
movimenti di terra e' soggetta ad autorizzazione.
    4.  Alla  domanda  di  autorizzazione e' allegata cartografia con
l'indicazione  del  tracciato  o dell'area, riscontrabili sul terreno
mediante picchetti o tracce sulla vegetazione esistente.
    5.  La  riapertura  delle  piste esistenti e' soggetta alle norme
relative alle manutenzioni di cui all'Art. 49.
    6.  Al termine del taglio e delle operazioni ad esso connesse, le
piste  devono  essere  ripristinate  in  modo da garantirne il rapido
rinsaldamento,  mediante  lo sbarramento al transito, il livellamento
superficiale,  la  regolazione  delle  acque  di  scorrimento  ed  il
trattenimento  del  terreno e, qualora necessario, anche con la messa
in  opera  di traverse in legno nei tratti in maggiore pendenza, e la
ricopertura  con  strame  organico  (fogliame  e  ramaglia  di  varia
pezzatura posta a diretto contatto con il terreno). L'ente competente
puo'  prescrivere  che al termine dei lavori siano eseguite ulteriori
opere  quando cio' sia necessario al suddetto ripristino o se ritiene
che  le  piste  non  siano  piu'  idonee  o compatibili con l'assetto
idrogeologico dell'area considerata.
    7.  Non  e'  soggetto  ad  autorizzazione  il  transito  di mezzi
meccanici nella superficie delle tagliate per il taglio e l'esbosco.
    8.  La  realizzazione  di  imposti  e  piazzali temporanei per il
deposito  del  legname,  di  condotte,  canali  temporanei e linee di
esbosco,  di cui al comma l, lettere b) e c), che comporta unicamente
il  taglio della vegetazione esistente, non costituisce realizzazione
di  opera  ed e' soggetta ad autorizzazione o dichiarazione a seconda
della  natura  del  taglio a cui l'intervento e' connesso. In tutti i
casi  si  applicano  le  disposizioni  del  comma  5. Alla domanda di
autorizzazione  o  alla  dichiarazione  deve  essere  allegata  carta
topografica  con  indicazione dei tracciati previsti e delle relative
ampiezze.  Nel  caso  di  linee  d'esbosco  che  si  prevede  vengano
utilizzate  per  il  transito  di  trattori  e  nel caso di imposti o
piazzali  temporanei,  l'indicazione  del  tracciato o dell'area deve
essere  riscontrabile  sul  terreno mediante picchetti o tracce sulla
vegetazione esistente.
    9.  Qualora  l'avvallamento  o  il trascinamento del legname o il
transito  di  mezzi  meccanici  abbiano determinato la scopertura del
suolo,  devono  essere  attuati  interventi  di ripristino al termine
delle  operazioni  di  esbosco  con  le  modalita' di cui al comma 5.
Inoltre   puo'   essere   richiesto  in  sede  di  autorizzazione  il
rimboschimento,  per  tracciati  di  larghezza  superiore  a 5 metri,
qualora  non  sia  prevedibile la chiusura della vegetazione in tempi
brevi  e quando cio' sia motivato da esigenze di tutela idrogeologica
(pendenza,  erodibilita'  dei  suoli, difficolta' di rinnovazione del
soprassuolo).