Art. 48. Sentieri o mulattiere 1. Si definiscono "sentieri" o "mulattiere" le vie di accesso al bosco destinate al transito di persone a piedi, a cavallo o con bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,50 metri. 2. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere aventi le caratteristiche di cui al comma 1 e' soggetta a dichiarazione se effettuata operando limitati movimenti di terra senza l'ausilio di mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione del tracciato. Alla dichiarazione deve essere allegata cartografia con l'indicazione del tracciato di massima. 3. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere che comportano movimenti di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o l'estirpazione di piante o ceppaie arboree e' soggetta al regime autorizzativo delle piste forestali di cui all'Art. 46.