Art. 48.
                        Sentieri o mulattiere
    1.  Si definiscono "sentieri" o "mulattiere" le vie di accesso al
bosco  destinate  al  transito  di  persone  a piedi, a cavallo o con
bestiame da soma aventi una larghezza massima di 1,50 metri.
    2.  La  realizzazione  di  nuovi  sentieri o mulattiere aventi le
caratteristiche  di  cui  al  comma  1 e' soggetta a dichiarazione se
effettuata  operando  limitati  movimenti di terra senza l'ausilio di
mezzi meccanici ed impiegando materiali quali legname e pietre per il
consolidamento dei tratti in maggiore pendenza e per la delimitazione
del  tracciato.  Alla  dichiarazione deve essere allegata cartografia
con l'indicazione del tracciato di massima.
    3. La realizzazione di nuovi sentieri o mulattiere che comportano
movimenti  di terreno non limitati, effettuati con mezzi meccanici, o
l'estirpazione  di  piante  o  ceppaie  arboree e' soggetta al regime
autorizzativo delle piste forestali di cui all'Art. 46.