Art. 49. Manutenzione delle opere 1. Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti e' liberamente esercitabile la manutenzione ordinaria che non comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura andante delle scarpate. In particolare sono consentiti il livellamento del piano viario o del piazzale, il ricarico con inerti, la ripulitura e la risagomatura delle fossette laterali, il tracciamento e il ripristino degli sciacqui trasversali, il ripristino dei tombini e degli attraversamenti esistenti, la rimozione del materiale franato dalle scarpate, la risagomatura localizzata delle scarpate e il loro rinsaldamento con graticciate o viminate, il taglio della vegetazione arbustiva, la potatura della vegetazione arborea, il taglio delle piante sradicate o pericolanti. Nei sentieri e mulattiere e' consentita la manutenzione del fondo e delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato esistente. 2. Sono soggetti a dichiarazione i seguenti interventi di manutenzione straordinaria: a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e piste permanenti, a condizione che gli scavi siano immediatamente ricolmati. Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi o fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque di piena, in modo che le acque stesse possano scorrere senza danno della sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni di erosione (opere di canalizzazione o scarpata ed alveo appositamente consolidati in pietrame); b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti, a condizione che non sia allargata la sede stradale e che i lavori siano destinati al rinsaldamento delle scarpate stesse o alla realizzazione di opere per la regimazione delle acque (realizzazione di fossetta a lato della sede stradale e altre opere similari); c) interventi per l'utilizzazione delle piste temporanee di esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio, senza estirpazione, della vegetazione arbustiva e di quella arborea insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo. 3. Tutti gli interventi di manutenzione straordinaria o di adeguamento funzionale o di allargamento della viabilita' o degli imposti non compresi tra le opere e lavori indicati al comma 2 sono soggetti ad autorizzazione. 4. Nell'ambito dei lavori consentiti od autorizzati non devono computarsi come allargamenti della sede stradale le modeste variazioni della larghezza della stessa (entro il 20% della larghezza esistente) connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per la manutenzione, purche' non vengano riprofilate le scarpate od eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque. 5. La realizzazione dei lavori di cui al presente articolo e' soggetta alle norme della legge regionale n. 52/1999 nei casi da questa disciplinati.