Art. 49.
                      Manutenzione delle opere
    1.  Nelle strade, piste, piazzali ed imposti permanenti esistenti
e'   liberamente  esercitabile  la  manutenzione  ordinaria  che  non
comporta modificazioni delle dimensioni delle opere o la risagomatura
andante   delle   scarpate.   In   particolare   sono  consentiti  il
livellamento del piano viario o del piazzale, il ricarico con inerti,
la   ripulitura   e  la  risagomatura  delle  fossette  laterali,  il
tracciamento   e   il   ripristino  degli  sciacqui  trasversali,  il
ripristino   dei   tombini  e  degli  attraversamenti  esistenti,  la
rimozione  del  materiale  franato  dalle  scarpate,  la risagomatura
localizzata  delle scarpate e il loro rinsaldamento con graticciate o
viminate,  il  taglio  della vegetazione arbustiva, la potatura della
vegetazione  arborea, il taglio delle piante sradicate o pericolanti.
Nei  sentieri  e mulattiere e' consentita la manutenzione del fondo e
delle scarpate destinata a consolidare e rendere agibile il tracciato
esistente.
    2.  Sono  soggetti  a  dichiarazione  i  seguenti  interventi  di
manutenzione straordinaria:
      a) realizzazione di tombini e di attraversamenti nelle strade e
piste  permanenti,  a  condizione  che gli scavi siano immediatamente
ricolmati.  Gli attraversamenti da porre in corrispondenza di impluvi
o  fossetti devono prevedere adeguate opere di scolmatura delle acque
di  piena,  in  modo che le acque stesse possano scorrere senza danno
della  sede stradale, riversandosi a valle senza determinare fenomeni
di   erosione   (opere   di   canalizzazione   o  scarpata  ed  alveo
appositamente consolidati in pietrame);
      b) risagomatura delle scarpate nelle strade e piste permanenti,
a  condizione  che  non sia allargata la sede stradale e che i lavori
siano  destinati  al  rinsaldamento  delle  scarpate  stesse  o  alla
realizzazione  di opere per la regimazione delle acque (realizzazione
di fossetta a lato della sede stradale e altre opere similari);
      c) interventi  per  l'utilizzazione  delle  piste temporanee di
esbosco e degli imposti temporanei esistenti, consistenti nel taglio,
senza  estirpazione,  della vegetazione arbustiva e di quella arborea
insediatasi successivamente al precedente taglio boschivo.
    3.  Tutti  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  o di
adeguamento  funzionale  o  di  allargamento della viabilita' o degli
imposti  non  compresi tra le opere e lavori indicati al comma 2 sono
soggetti ad autorizzazione.
    4.  Nell'ambito  dei  lavori consentiti od autorizzati non devono
computarsi   come   allargamenti   della  sede  stradale  le  modeste
variazioni della larghezza della stessa (entro il 20% della larghezza
esistente)  connesse ai movimenti di terreno superficiali attuati per
la  manutenzione,  purche'  non  vengano  riprofilate  le scarpate od
eliminate le esistenti opere di regimazione delle acque.
    5.  La  realizzazione  dei  lavori di cui al presente articolo e'
soggetta  alle  norme  della  legge  regionale n. 52/1999 nei casi da
questa disciplinati.