Art. 51. Prevenzione e lotta ai parassiti animali e vegetali delle piante forestali 1. I proprietari ed i possessori di piante forestali, di cui all'allegato "A" della legge forestale, sono tenuti a dare immediata comunicazione alla provincia della presenza di attacchi parassitari dannosi alle piante e dei danni fitosanitari d'altra origine. La provincia ne informa l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme e i metodi di lotta. 2. I proprietari e i possessori di piante forestali, di cui all'allegato A della legge forestale, colpite da insetti fitofagi, parassiti fungini o da altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a proprie cure e spese gli interventi fitosanitari prescritti dalla provincia. In caso d'inerzia del proprietario o del possessore, la provincia provvede agli interventi fitosanitari ponendo i relativi oneri a carico del soggetto inadempiente. 3. Allo scopo di preservare i boschi dalla diffusione di pericolosi fitofagi o funghi patogeni puo' essere autorizzato, in qualsiasi epoca dell'anno, il taglio delle piante e l'estrazione delle ceppaie morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori del bosco. 4. Possono altresi' essere autorizzati o prescritti l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto delle norme relative alla prevenzione degli incendi boschivi, la scortecciatura delle piante sul letto di caduta, nonche' ogni altro mezzo utile a prevenire i danni derivanti dalla diffusione di organismi nocivi di natura animale o vegetale. 5. E' vietato distruggere o danneggiare i nidi di formiche del gruppo Formica rufa (acervi), in qualsiasi stagione, anche quando appaiono spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o per il loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi freddi. E' altresi' vietata la distruzione, raccolta e asportazione delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine, maschi o larve, cosi' dette "uova di formiche"). 6. Per quanto concerne gli interventi di lotta obbligatoria disposti in base alla normativa vigente, il taglio delle piante nei boschi e delle piante forestali sottoposte alla disciplina di cui al titolo III deve essere effettuato quando sia stata ufficialmente accertata la presenza del parassita di quarantena secondo le modalita' ed i tempi stabiliti dal servizio fitosanitario regionale dell'ARPAT. 7. Salvo diversa prescrizione stabilita nei decreti di lotta obbligatoria e nelle circolari applicative, gli interventi di cui al comma 6, possono essere effettuati previa presentazione di dichiarazione di taglio all'ente competente. 8. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutte le aree forestali, cosi' come definite dall'Art. 3, comma 9, della legge forestale.