Art. 51.
Prevenzione  e  lotta  ai  parassiti  animali e vegetali delle piante
                              forestali
    1.  I  proprietari  ed  i  possessori di piante forestali, di cui
all'allegato  "A" della legge forestale, sono tenuti a dare immediata
comunicazione  alla  provincia della presenza di attacchi parassitari
dannosi  alle  piante  e  dei  danni fitosanitari d'altra origine. La
provincia  ne  informa l'ARPAT, che provvede ad indicare le norme e i
metodi di lotta.
    2.  I  proprietari  e  i  possessori  di piante forestali, di cui
all'allegato  A  della  legge forestale, colpite da insetti fitofagi,
parassiti  fungini  o  da  altre fitopatie, sono tenuti ad eseguire a
proprie  cure  e  spese  gli interventi fitosanitari prescritti dalla
provincia.  In  caso  d'inerzia del proprietario o del possessore, la
provincia  provvede  agli  interventi fitosanitari ponendo i relativi
oneri a carico del soggetto inadempiente.
    3.  Allo  scopo  di  preservare  i  boschi  dalla  diffusione  di
pericolosi  fitofagi  o  funghi  patogeni puo' essere autorizzato, in
qualsiasi  epoca  dell'anno,  il  taglio  delle piante e l'estrazione
delle  ceppaie  morte, cariate o in decomposizione, anche al di fuori
del bosco.
    4.    Possono    altresi'   essere   autorizzati   o   prescritti
l'abbruciamento del materiale di risulta, da effettuarsi nel rispetto
delle  norme  relative  alla  prevenzione  degli incendi boschivi, la
scortecciatura  delle  piante sul letto di caduta, nonche' ogni altro
mezzo  utile  a  prevenire  i  danni  derivanti  dalla  diffusione di
organismi nocivi di natura animale o vegetale.
    5.  E'  vietato  distruggere o danneggiare i nidi di formiche del
gruppo  Formica  rufa  (acervi),  in qualsiasi stagione, anche quando
appaiono  spopolati a causa di temporanee migrazioni delle formiche o
per  il  loro rifugiarsi nel terreno durante il letargo o nei periodi
freddi.  E'  altresi' vietata la distruzione, raccolta e asportazione
delle popolazioni di formiche che abitano tali nidi (operaie, regine,
maschi o larve, cosi' dette "uova di formiche").
    6.  Per  quanto  concerne  gli  interventi  di lotta obbligatoria
disposti  in  base alla normativa vigente, il taglio delle piante nei
boschi  e delle piante forestali sottoposte alla disciplina di cui al
titolo  III  deve  essere  effettuato  quando sia stata ufficialmente
accertata   la  presenza  del  parassita  di  quarantena  secondo  le
modalita'  ed  i tempi stabiliti dal servizio fitosanitario regionale
dell'ARPAT.
    7.  Salvo  diversa  prescrizione  stabilita  nei decreti di lotta
obbligatoria  e nelle circolari applicative, gli interventi di cui al
comma   6,   possono   essere   effettuati  previa  presentazione  di
dichiarazione di taglio all'ente competente.
    8.  Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a
tutte  le  aree  forestali, cosi' come definite dall'Art. 3, comma 9,
della legge forestale.