Art. 54.
                        Castagneti da frutto
    1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione
non  inferiore  a  2000  metri quadrati e di larghezza maggiore di 20
metri,  che  abbia una densita' non inferiore a 40 piante di castagno
da frutto per ettaro.
    2.  Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla
disciplina  dei  boschi,  le formazioni pure o miste di castagno, pur
derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano
state  gia'  oggetto  di  taglio boschivo per la produzione legnosa o
dove  la vegetazione arborea forestale abbia una densita' superiore a
500 fusti o polloni ad ettaro.
    3.  La  formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti
di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e' soggetta
ad autorizzazione.
    4. Nei castagneti da frutto e' liberamente esercitabile:
      a) la   capitozzatura   delle  piante  vecchie  ed  adulte  per
rinvigorirne  la  chioma  e  delle  piante  giovani,  per  prepararle
all'innesto;
      b) l'esecuzione d'innesti;
      c) la potatura di produzione e di ringiovanimento;
      d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno
non da frutto;
      e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a
secco e da ciglioni inerbiti;
      f) il  taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonche' la
ripulitura  totale  della  superficie  allo  scopo  di  facilitare la
raccolta delle castagne.
    5. Nei castagneti da frutto e' consentita previa dichiarazione:
      a) la  sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non
piu' produttive;
      b) il  taglio  delle  piante  arboree di altre specie, sparse o
presenti   in  piccoli  gruppi,  qualora  la  loro  eliminazione  non
comprometta  l'assetto  idrogeologico  e, ove necessario, si provveda
alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione.
    6.   Nei   casi   indicati  al  comma  5  e'  consentita,  previa
dichiarazione,   l'estirpazione   delle   ceppaie   delle  piante  da
sostituire,  purche' le buche siano subito colmate e si provveda alla
sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.
    7.  L'esercizio  della coltura agraria nei castagneti e il taglio
dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante
morte  o  non  piu'  produttive  sono  soggetti ad autorizzazione. E'
altresi'  soggetta ad autorizzazione la riconversione alla produzione
legnosa dei castagneti da frutto.