Art. 54. Castagneti da frutto 1. Costituisce castagneto da frutto qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densita' non inferiore a 40 piante di castagno da frutto per ettaro. 2. Non sono soggette alle norme dei castagneti da frutto ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di castagno, pur derivanti dall'abbandono colturale di castagneti da frutto, che siano state gia' oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densita' superiore a 500 fusti o polloni ad ettaro. 3. La formazione di castagneti da frutto da boschi puri o misti di castagno attualmente destinati alla produzione legnosa e' soggetta ad autorizzazione. 4. Nei castagneti da frutto e' liberamente esercitabile: a) la capitozzatura delle piante vecchie ed adulte per rinvigorirne la chioma e delle piante giovani, per prepararle all'innesto; b) l'esecuzione d'innesti; c) la potatura di produzione e di ringiovanimento; d) il taglio dei polloni di castagno e delle piante di castagno non da frutto; e) la formazione e il ripristino di ripiani sostenuti da muri a secco e da ciglioni inerbiti; f) il taglio della vegetazione arbustiva invadente, nonche' la ripulitura totale della superficie allo scopo di facilitare la raccolta delle castagne. 5. Nei castagneti da frutto e' consentita previa dichiarazione: a) la sostituzione di piante di castagno da frutto morte o non piu' produttive; b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di castagno in sostituzione. 6. Nei casi indicati al comma 5 e' consentita, previa dichiarazione, l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, purche' le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione. 7. L'esercizio della coltura agraria nei castagneti e il taglio dei castagni da frutto non finalizzato alla sostituzione delle piante morte o non piu' produttive sono soggetti ad autorizzazione. E' altresi' soggetta ad autorizzazione la riconversione alla produzione legnosa dei castagneti da frutto.