Art. 55.
                              Sugherete
    1.  Costituisce  sughereta  qualsiasi  area,  di  estensione  non
inferiore  a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri,
che  abbia  una  densita'  non  inferiore  a 40 piante di sughera per
ettaro.
    2.   Non  sono  soggette  alle  norme  delle  sugherete  ma  alla
disciplina  dei  boschi,  le  formazioni pure o miste di sughera, pur
derivanti dall'abbandono colturale di sugherete, che siano state gia'
oggetto  di  taglio  boschivo  per  la  produzione  legnosa o dove la
vegetazione  arborea  forestale  abbia  una  densita' superiore a 500
fusti o polloni ad ettaro.
    3.  La  formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere
attualmente   destinati   alla  produzione  legnosa  e'  soggetta  ad
autorizzazione.
    4.  L'estrazione  del  sughero,  dalle  piante di sughera ovunque
radicate,  deve avvenire in conformita' a quanto prescritto dall'Art.
53 della legge forestale.
    5.  Nelle  sugherete  e' liberamente esercitabile il taglio della
vegetazione arbustiva invadente.
    6. Nelle sugherete e' consentito, previa dichiarazione:
      a) la  sostituzione  di  piante  di  sughera  morte  o non piu'
produttive;
      b) il  taglio  delle  piante  arboree di altre specie, sparse o
presenti   in  piccoli  gruppi,  qualora  la  loro  eliminazione  non
comprometta  l'assetto  idrogeologico  e, ove necessario, si provveda
alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione.
    7.   Nei   casi   indicati  al  comma  6  e'  consentita,  previa
dichiarazione,   l'estirpazione   delle   ceppaie   delle  piante  da
sostituire,  purche' le buche siano subito colmate e si provveda alla
sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione.
    8.  Il  taglio  delle sughere e l'esercizio delle colture agrarie
nelle sugherete sono soggetti ad autorizzazione.