Art. 55. Sugherete 1. Costituisce sughereta qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, che abbia una densita' non inferiore a 40 piante di sughera per ettaro. 2. Non sono soggette alle norme delle sugherete ma alla disciplina dei boschi, le formazioni pure o miste di sughera, pur derivanti dall'abbandono colturale di sugherete, che siano state gia' oggetto di taglio boschivo per la produzione legnosa o dove la vegetazione arborea forestale abbia una densita' superiore a 500 fusti o polloni ad ettaro. 3. La formazione di sugherete da boschi puri o misti di sughere attualmente destinati alla produzione legnosa e' soggetta ad autorizzazione. 4. L'estrazione del sughero, dalle piante di sughera ovunque radicate, deve avvenire in conformita' a quanto prescritto dall'Art. 53 della legge forestale. 5. Nelle sugherete e' liberamente esercitabile il taglio della vegetazione arbustiva invadente. 6. Nelle sugherete e' consentito, previa dichiarazione: a) la sostituzione di piante di sughera morte o non piu' produttive; b) il taglio delle piante arboree di altre specie, sparse o presenti in piccoli gruppi, qualora la loro eliminazione non comprometta l'assetto idrogeologico e, ove necessario, si provveda alla messa a dimora di piante di sughera in sostituzione. 7. Nei casi indicati al comma 6 e' consentita, previa dichiarazione, l'estirpazione delle ceppaie delle piante da sostituire, purche' le buche siano subito colmate e si provveda alla sollecita messa a dimora delle piante in sostituzione. 8. Il taglio delle sughere e l'esercizio delle colture agrarie nelle sugherete sono soggetti ad autorizzazione.