Art. 56.
                 Impianti per arboricoltura da legno
    1.   Chi   intende   realizzare   o  espiantare  un  impianto  di
arboricoltura  da legno deve darne comunicazione alla provincia prima
dell'inizio  dei lavori. Qualora l'espianto preveda l'estirpazione di
piante  o  ceppaie  in  terreni sottoposti a vincolo idrogeologico si
applica altresi' quanto previsto dall'Art. 63, comma 4.
    2.  Per  la gestione degli impianti di cui al comma 1 puo' essere
richiesta  la  predisposizione  di  un  apposito piano di coltura, da
approvarsi  con  le  modalita'  previste  dall'Art.  67  della  legge
forestale.
    3. Agli impianti di cui al comma 1 si applicano le norme relative
alla  prevenzione  ed  estinzione  degli  incendi  boschivi  e quelle
relative   alla   prevenzione  e  lotta  ai  parassiti  delle  piante
forestali.