Art. 56. Impianti per arboricoltura da legno 1. Chi intende realizzare o espiantare un impianto di arboricoltura da legno deve darne comunicazione alla provincia prima dell'inizio dei lavori. Qualora l'espianto preveda l'estirpazione di piante o ceppaie in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico si applica altresi' quanto previsto dall'Art. 63, comma 4. 2. Per la gestione degli impianti di cui al comma 1 puo' essere richiesta la predisposizione di un apposito piano di coltura, da approvarsi con le modalita' previste dall'Art. 67 della legge forestale. 3. Agli impianti di cui al comma 1 si applicano le norme relative alla prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi e quelle relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.