Art. 59. Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi 1. Il taglio delle piante di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a) e' vietato. E' tuttavia consentito, previa autorizzazione, il taglio delle piante deperienti o che costituiscono pericolo per la pubblica incolumita' o la stabilita' di costruzioni o manufatti, o per motivi fitosanitari, per interventi di miglioramento fondiario, per motivi d'interesse generale o per importanti motivi di conduzione aziendale da valutarsi in sede di autorizzazione. 2. Le siepi e i filari, di cui all'Art. 58, comma 1, lettera b), e le altre formazioni forestali eventualmente individuate dalla provincia, possono essere oggetto di taglio della vegetazione purche' il taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale. La riduzione dell'estensione della siepe, del filare o della formazione forestale e' soggetta ad autorizzazione dell'ente competente che valuti la compatibilita' ambientale e, nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, la compatibilita' idrogeologica dell'intervento stesso. E' comunque soggetto alle disposizioni del comma 1 del presente articolo il taglio di piante aventi le caratteristiche di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a). 3. Alle piante e alle formazioni di cui al presente capo si applicano le norme relative alla prevenzione e lotta ai parassiti delle piante forestali.