Art. 59.
  Norme di tutela delle piante forestali non ricomprese nei boschi
    1. Il taglio delle piante di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a)
e'  vietato. E' tuttavia consentito, previa autorizzazione, il taglio
delle  piante deperienti o che costituiscono pericolo per la pubblica
incolumita'  o la stabilita' di costruzioni o manufatti, o per motivi
fitosanitari,  per  interventi di miglioramento fondiario, per motivi
d'interesse  generale o per importanti motivi di conduzione aziendale
da valutarsi in sede di autorizzazione.
    2.  Le siepi e i filari, di cui all'Art. 58, comma 1, lettera b),
e  le  altre  formazioni  forestali  eventualmente  individuate dalla
provincia, possono essere oggetto di taglio della vegetazione purche'
il  taglio stesso non comporti riduzione dell'estensione della siepe,
del filare o della formazione forestale. La riduzione dell'estensione
della  siepe,  del filare o della formazione forestale e' soggetta ad
autorizzazione  dell'ente  competente  che  valuti  la compatibilita'
ambientale  e,  nei  terreni  sottoposti  a vincolo idrogeologico, la
compatibilita'  idrogeologica  dell'intervento  stesso.  E'  comunque
soggetto  alle  disposizioni  del  comma  1  del presente articolo il
taglio  di piante aventi le caratteristiche di cui all'Art. 58, comma
1, lettera a).
    3.  Alle  piante  e  alle  formazioni  di cui al presente capo si
applicano  le  norme  relative  alla prevenzione e lotta ai parassiti
delle piante forestali.