Art. 60. Aree di effettiva produzione di tartufi 1. Per aree di effettiva produzione di tartufi si intendono quelle individuiate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'Art. 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) e successive modifiche e integrazioni. 2. Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione arborea e arbustiva simbionte nelle aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al comma 1, si applicano le seguenti norme aggiuntive: a) il limite diametrico di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a) e' fissato in 25 centimetri per le seguenti specie: Quercus sp. pl. Querce Populus alba Pioppo bianco b) fatti salvi gli impianti di arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'Art. 66 della legge forestale, sono consentite nuove piantagioni di essenze arboree unicamente delle seguenti specie: Quercus sp. pl. Querce Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero Carpinus betulus L. Carpino bianco Corylus avellana L. Nocciolo Salix alba L. Salice bianco Salix caprea L. Salicone Tilia platyphyllos Scop. Tiglio Tilia cordata Miller. Tiglio selvatico Populus alba L. Pioppo bianco Populus nigra L. Pioppo nero Pinus pinea L. Pino domestico c) non sono consentite lavorazioni del terreno di profondita' superiore a 30 centimetri nell'area d'insidenza della chioma di piante arboree eventualmente presenti. 3. Nei terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura, zappature, ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia di almeno 4 metri dal bordo superiore di sponde o dalla base di argini di fiumi o torrenti. Sono fatte salve le norme di polizia idraulica. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nelle aree indicate dall'Art. 3, comma 5, lettere a) e b) della legge forestale.