Art. 60.
               Aree di effettiva produzione di tartufi
    1.  Per  aree  di  effettiva  produzione  di tartufi si intendono
quelle individuiate come tali negli strumenti urbanistici comunali ai
sensi  dell'Art. 15, comma 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n.
50  (Norme  per  la  raccolta,  coltivazione  e  commercio di tartufi
freschi  e  conservati  destinati  al  consumo  e  per  la  tutela  e
valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni) e successive modifiche e
integrazioni.
    2.  Al fine di tutelare la produzione di tartufi e la vegetazione
arborea  e  arbustiva  simbionte  nelle  aree  sottoposte  a  vincolo
idrogeologico  di  cui  al  comma  1,  si applicano le seguenti norme
aggiuntive:
      a) il limite diametrico di cui all'Art. 58, comma 1, lettera a)
e' fissato in 25 centimetri per le seguenti specie:


Quercus sp. pl.                     Querce
Populus alba                        Pioppo bianco


      b) fatti   salvi   gli   impianti  di  arboricoltura  da  legno
realizzati   ai  sensi  dell'Art.  66  della  legge  forestale,  sono
consentite  nuove  piantagioni  di  essenze  arboree unicamente delle
seguenti specie:


Quercus sp. pl.                     Querce
Ostrya carpinifolia Scop.           Carpino nero
Carpinus betulus L.                 Carpino bianco
Corylus avellana L.                 Nocciolo
Salix alba L.                       Salice bianco
Salix caprea L.                     Salicone
Tilia platyphyllos Scop.            Tiglio
Tilia cordata Miller.               Tiglio selvatico
Populus alba L.                     Pioppo bianco
Populus nigra L.                    Pioppo nero
Pinus pinea L.                      Pino domestico


      c) non  sono  consentite lavorazioni del terreno di profondita'
superiore  a  30  centimetri  nell'area  d'insidenza  della chioma di
piante arboree eventualmente presenti.
    3.  Nei  terreni soggetti a periodica lavorazione sono consentite
le ordinarie lavorazioni del terreno (aratura, erpicatura, vangatura,
zappature,  ecc.) a condizione che le stesse lascino salda una fascia
di  almeno  4  metri  dal  bordo  superiore di sponde o dalla base di
argini  di  fiumi  o  torrenti.  Sono fatte salve le norme di polizia
idraulica.
    4.  Le  disposizioni del presente articolo non si applicano nelle
aree  indicate  dall'Art.  3,  comma  5,  lettere a) e b) della legge
forestale.